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Ordinanza — n. 1214/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against property assessment due to insufficient motivation in the tax notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1214/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the taxpayer's appeal against a regional court decision upholding a tax assessment. The taxpayer argued the lower court failed to properly evaluate expert evidence and the tax authority's notice lacked adequate motivation regarding the property reclassification. The court ruled that while the taxpayer bears the burden of proof, the tax authority must also adequately motivate its impositve acts, finding the original notice insufficiently detailed.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 56 d.P.R. 633/1972: In tax proceedings, the administrative notice serves as a summons to oppose and must adequately motivate the tax claim, while the court cannot reject party evidence solely because it originates from the opposing side without verifying its probative value.

Parole chiave

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tax assessment motivation property tax reclassification burden of proof allocation administrative notice validity tax appeal cassation riclassificazione di terreni attribuzione a una zona unità di rango

Disposizioni normative citate

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Art. 112 and 132 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO 2.Con la prima censura, che reca violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e • 132 c.p.c e dell'art.
Art. 36 d.lgs. n. 546/96
112 e • 132 c.p.c e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/96 in relazione all'art.
Art. 360 n. 3) c.p.c.
546/96 in relazione all'art. 360 n.
Art. 7 della L. n. 212/2000
3.Con il secondo mezzo, si lamenta la violazione in combinato disposto con l'art. 7 della L. n. 212/2000, ex art.
Art. 42 d.P.R. n. 600/73
4.Con la terza censura si lamenta la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/73, nonché dell'art.
Art. 3 della I. 241/90
212/2000 e dell'art. 3 della I. 241/90, ex art.
Art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento ha carattere di pro vocatio ad opponendum e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R.
art. 36 d.lgs. n. 546/96
112 e • 132 c.p.c e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/96 in relazione all'art.
art. 42 d.P.R. n. 600/73
4.Con la terza censura si lamenta la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/73, nonché dell'art.
art. 61 d.P.R. n. 1142/1949
Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 61 d.P.R. n. 1142/1949, nonché dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16650
Cass., n. 3104/2021
Cass. 17702/2009
Cass. 9099/2012
Cass. n.9357/2015
Cass. n. 6139/2021
Sez. 5, n. 7360 del 31/03/2011
633, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur (Sez. 5, n. 7360 del 31/03/2011; n.
Sez. 5, n. 9008/2017
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Testo completo

18 ORDINANZA sul ricorso 8948/2018 proposto da: Casella Francesco, elettivamente domiciliato in Roma V. Luigi Calamatta 16 presso lo studio dell'avvocato Grasso Simona, rappresentato e difeso dall'avvocato Viggiano Luca -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Caserta - intimato - nonchè contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 7591/2017/della COMM.TRIB.REG., CAMPANIA, depositata il 15/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott.

BALSAMO MILENA,Esposizione dei fatti di causa 1. Con sentenza nr. 7591/2017, depositata il 15.09.2017, la CTR della Campania accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado con cui era stato accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto la revisione parziale, ai sensi dell'art 1,comma 335 della legge 311/2004, del classamento delle unità immobiliare, ubicate in Roma, via del panico 67 primo e quinto piano. La pronunzia di appello, riuntiti i gravami, affermava l'adeguatezza della motivazione degli avvisi impugnati, con riferimento allo scostamento tra valore di mercato dell'immobile e valore catastale, tenuto conto della normativa di settore, nonché del miglioramento del contesto urbano che aveva determinato l'attuale valutazione e reddittività dell'immobile, tenuto conto che nella zona erano ubicate ambasciate, immobili di prestigio, siti archeologici.

Il contribuente ricorre, sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza menzionata. L'Agenzia resiste con controricorso. ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO 2.Con la prima censura, che reca violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e • 132 c.p.c e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/96 in relazione all'art. 360 n.

3) c.p.c., si lamenta una inadeguata motivazione della sentenza anche rispetto alle vicende del primo grado, laddove l'Agenzia aveva introdotto elementi nuovi in ordine alla zona censuaria e la CTP aveva dato atto che l'operato dell'ente finanziario non era stato correttamente eseguito. 3.Con il secondo mezzo, si lamenta la violazione in combinato disposto con l'art. 7 della L. n. 212/2000, ex art. 360 n.

3) e n.5) c.p.c. per avere il decidente ritenuto che la perizia di parte non poteva ritenersi probante dell'assunto del ricorrente, quando al contrario nel processo tributario sono ammesse le prove atipiche. 4.Con la terza censura si lamenta la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/73, nonché dell'art. 7 della I. 212/2000 e dell'art. 3 della I. 241/90, ex art. 360, n.3) c.p.c., per avere il giudicante ritenuto che l'avviso di accertamento è un mero strumento di provocatio ad opponendum che onera il contribuente di fornire la prova contraria. Al riguardo, il ricorrente ha trascritto stralci dell'avviso in cui l'Agenzia afferma di procedere alla nuova determinazione della rendita catastale "sulla base di metodologie comparative... le stime effettuate sono state eseguite in base al regio d.l. n. 652/1939, d.P.R. n. 1142/1949 e successive modifiche", sostenendo di aver allegato elementi probanti idonei ad inficiare l'avviso di accertamento.

5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 61 d.P.R. n. 1142/1949, nonché dell'art. 11 d.l. n. 70/88, dell'art. 7 dello statuto del Contribuente, ex art. 360 nn.

3) e 5) c.p.c.. Per avere la regionale omesso di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, assumendo che dall'avviso non si evince neppure se il nuovo classamento si stato basato sul comma 335 ovvero sul comma 336 dell'art. 1 della I. 311/2004.

6. La prima censura non supera il vaglio di ammissibilità. 7.Com'è noto, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia sì esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014; Cass. n. 23940 del 2017 ; Cass. n. 22598/2018). Consegue che deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, potendo censurarsi solo il provvedimento il cui apparato argomentativo si collocahi al di sotto della predetta soglia "minima costituzionale", per omessa osservanza dell'obbligo di motivazione affermato dall'art. 111, sesto comma, Cost. e dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (v.

Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692).

8. Anche la seconda censura segue la medesima sorte. Si rileva, anzitutto, che, nel processo tributario, la perizia stragiudiziale, come pure le perizie estimative, prodotte, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, dal contribuente o da organi tecnici dell'amministrazione, hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico. Tuttavia, per questa Corte la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass.Civ., sez.

II, 19 maggio 1997, n. 4437). Ma va anche precisato che nel processo tributario esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche. E dunque anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (v. Cass. n. 2193/2005; 8890-07; n. 7935-02). In proposito, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16650; n. 3104/2021).

D'altra parte, il giudice investito dalla relativa impugnazione non può ritenere la suddetta stima "istituzionalmente" inattendibile sol perché proveniente dalla parte, occorrendo verificare se la stima sia o meno idonea a fornire la prova della fondatezza della propria opposizione, esplicitando in motivazione le ragioni del proprio convincimento (Cass. 17702/2009; 9099/2012; n.9357/2015, n. 6139/2021).

9. Il terzo ed il quarto rilievo sono fondati. In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento ha carattere di pro vocatio ad opponendum e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur (Sez. 5, n. 7360 del 31/03/2011; n. 9008/2017). Ne consegue che - con riferimento al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento - la Regionale non ha correttamente applicato il relativo principio; ciò, in quanto se è vero che onere del contribuente offrire gli elementi probatori idonei a superare l'accertamento disposto dall'amministrazione, è altrettanto vero che è onere dell'ente finanziario motivare adeguatamente l'atto impositivo.

Nella fattispecie, l'avviso si fonda sul richiamo al r.d. n. 1249/1939 e sul d.P.R. n. 114271949 " disciplinanti l'aggiornamento del catasto edilizio urbano", trascurando di indicare non solo le specifiche norme di riferimento, ma altresì gli elementi intrinseci ed estrinseci sulla scorte dei quali è stato operato il nuovo classamento, trasferendo l'unità immobiliare dalla zona censuaria 2 alla zona 1, lasciando invariata la classe 7 ed incrementando la rendita catastale. Il ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.

Sussistono i presupposti tenuto conto delle alterne vicende processuale, per compensare le spese del giudizio di merito.In conseguenza della peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero giudizio

P.Q.M.

La Corte - Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente; Compensa le spese dell'intero giudizio - Così deciso nell'adunanza camerale della