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Ordinanza — n. 1209/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against tax collection notice due to lack of substantive reasoning regarding debt relief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1209/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the first two grounds of appeal by the Revenue Agency, upholding the Regional Tax Commission's rejection of the taxpayer's challenge to a tax collection notice. The taxpayer argued the lower court failed to provide substantive reasoning for dismissing the appeal, noting the debt had been relieved. The court ruled that the relief of the tax role constituted sufficient substantive grounds for rejection, thereby allowing the third ground of appeal which found the lower court's reasoning erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, nn. 3 and 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 15 bis of D.P.R. 602/1973: The relief of a tax role following a first-instance judgment favorable to the taxpayer does not constitute acquiescence, and a second-instance court must examine the substantive merits of the appeal rather than dismissing it solely on the basis of the relief.

Parole chiave

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tax collection notice substantive reasoning tax role relief acquiescence preclusion second instance appeal Revenue Agency taxpayer defense arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, nn. 3 and 4 of the Code of Civil Procedure
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 15 bis of D.P.R. 602/1973
come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era relativa all'anno d'imposta 2006 e la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente in quanto difettava la motivazione dell'atto di riscossione ex art. 15 bis del d.P.R.
Art. 36, para. 2, n. 4 of the Code of Civil Procedure
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 112 of the Code of Civil Procedure
Art. 100 and 329 of the Code of Civil Procedure
art. 112 cod. proc. civ
4, e dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8329 del 29/04/2020
secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo» (Cass. n. 8329 del 29/04/2020); 2.2.
Cass. n. 18976 del 16/07/2019
Nonno prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere» (Cass. n. 18976 del 16/07/2019; Cass.
Cass. n. 6334 del 01/04/2016
18976 del 16/07/2019; Cass. n. 6334 del 01/04/2016); 5.4.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12927/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Italiana Preziosi s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campani n. 250/44/13, depositata il 18 novembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2021 z9>e, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 250/44/13 del 18/11/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Cons. est. G.M. Nonno Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP) n. 466/07/11, che aveva accolto il ricorso di Italiana Preziosi s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 2011000180, notificata a seguito di emissione di ruolo straordinario; d 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era relativa all'anno d'imposta 2006 e la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente in quanto difettava la motivazione dell'atto di riscossione ex art. 15 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 1.2. la CTR respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate sul presupposto che la menzionata cartella era stata oggetto di sgravio a seguito della appellata sentenza della CTP;

2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. Italiana Preziosi s.r.l. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate contesta la violazione degli artt. 101 e 353 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agente della riscossione;

2. il motivo è infondato; 2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo» (Cass. n. 8329 del 29/04/2020); 2.2. ne consegue che correttamente è stata convenuta in giudizio la sola Agenzia delle entrate, non dovendo il contraddittorio essere integrato nei confronti dell'Agente della riscossione; 2 Cons. est. G.M. Nonno 3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art. 36, secondo comma, n. 4, e dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che il rigetto dell'appello, costituendo una pronuncia di merito, non aveva alcun rapporto con l'intervenuto sgravio, sicché l'appello sarebbe stato rigettato senza sostanziale motivazione;

4. con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 36, secondo comma, n. 4, 100 e 329 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che lo sgravio si riferirebbe alla sentenza di primo grado ed avrebbe carattere provvisorio, sicché la CTR, da un lato, avrebbe dovuto emettere una sentenza in rito e non rigettare l'appello nel merito e, dall'altro, la spontanea esecuzione della sentenza di primo grado non comporterebbe acquiescenza;

5. i due motivi possono essere esaminati congiuntamente; 5.1. va rilevato che la CTR ha accertato che la cartella di pagamento, emessa a seguito dell'iscrizione di un ruolo straordinario (come evidenziato dalla stessa ricorrente), è stata "sgravata" dall'Amministrazione finanziaria; 5.2. lo sgravio costituisce la ragione per la quale il giudice di seconde cure ha ritenuto di dovere rigettare l'appello dell'Agenzia delle entrate: il che è sufficiente per considerare la motivazione della sentenza impugnata - anche se indubbiamente concisa - niente affatto apparente, con conseguente rigetto del secondo motivo; 5.3. peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti 3 Cons. est.

G.M. Nonno prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere» (Cass. n. 18976 del 16/07/2019; Cass. n. 6334 del 01/04/2016); 5.4. nel caso di specie, lo sgravio, evidentemente conseguente alla sentenza di primo grado, sfavorevole all'Amministrazione finanziaria, non è certo preclusivo dell'appello avverso la medesima sentenza, volto a far valere la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario e della conseguente emissione della cartella di pagamento; 5.5. ne consegue che il terzo motivo di ricorso va accolto, in ragione dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'appello sul presupposto del semplice sgravio del ruolo straordinario, senza esaminare la fondatezza delle ragioni dell'Agenzia delle entrate;

6. in conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 13 aprile 2021. r- Il Presidente (Ernestino Luig