Cassation court remands case to integrate missing co-defendant in inscindible tax debt litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the remittal of the case to a new hearing to ensure the collection concessionary is added as a party. The taxpayer challenged a tax assessment as a co-obligor, while the collection agency had appealed incidentally in the appellate court. The court ruled that notifying only one co-obligor in an inscindible cause validly initiates proceedings against all, but the specific procedural defect required integrating the missing party before judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: In cases of necessary co-litigation where the cause is inscindible, notification to one co-litigant validly introduces the action against all, yet the court must ensure the complete integration of the contradictory process before rendering a decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2012/2014 R.G. proposto da: NOGAROTTO CLAUDIO (C.F. NGRCLD70D21H523U), rappresentato e difeso dall’Avv. LUIGI DALLA ROSA in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del 19 aprile 2016, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 49/08/13, depositata in data 20 maggio 2013 F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2012/2014 Numero sezionale 102/2022 Numero di raccolta generale 1144/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 dal Consigliere Filippo D’Aquino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE LOCATELLI, che ha concluso per l’accoglimento parziale del primo motivo e il rigetto dei restanti; udito l’Avv.
DALLA ROSA LUIGI per il ricorrente; PREMESSO CHE Il contribuente NOGAROTTO CLAUDIO ha impugnato una cartella di pagamento, notificata in data 25 febbraio 2009, con la quale veniva intimato il pagamento dell’importo di € 118.304,00 quale coobbligato degli importi dovuti da «Ristrutturazioni di Momenté F.» in esito alla sentenza della CTR del Veneto n. 33/01/2004 a conferma di atti impositivi relativi ai periodi di imposta 2005 e 1996 per ILOR e IVA, deducendo l’avvenuto recesso dalla società obbligata principale in data 21 luglio 1995; che la CTP di Venezia ha accolto il ricorso; che avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l’ente impositore; che nel giudizio di appello, come risulta dalla sentenza impugnata, si è costituita «EQUITALIA NORD SPA, subentrata a Equitalia Polis SPA (…) con atto di controdeduzioni e appello incidentale»; che la CTR del Veneto, con sentenza in data 15 aprile 2013, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio limitatamente alle somme iscritte a ruolo relative al periodo di imposta 1995; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a cinque motivi, cui ha fatto seguito comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore e memoria;
CONSIDERATO CHE Il ricorrente ha notificato il ricorso al solo ente impositore e non anche al concessionario per la riscossione, già appellante incidentale; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2012/2014 Numero sezionale 102/2022 Numero di raccolta generale 1144/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 che la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti (Cass., Sez.
III, 7 luglio 2021, n. 19379); che nel caso di specie ricorre una causa inscindibile, stante la natura delle questioni trattate (quale, ad esempio, la questione del beneficium excussionis), nonché stante la proposizione di appello incidentale da parte del concessionario della riscossione; che il ricorrente si è rimesso in ordine alla integrazione del contraddittorio; che va, pertanto, integrato il contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione; P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, concedendo termine al ricorrente di trenta giorni dalla notificazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione.
Così deciso in Roma, in data 12 gennaio 2021 Il Presidente Ettore Cirillo F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e