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Ordinanza — n. 1036/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to challenge new grounds raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1036/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because it failed to challenge a new ground of decision raised by the appellate court. The taxpayer argued the tax authority's act was invalid due to lack of proper delegation, but the appellate court had already dismissed this specific complaint as a new issue not raised in the first instance. The court ruled that since the taxpayer did not specifically impugne this new reasoning, the entire appeal was inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 57 d.lgs. n. 546/1992: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the taxpayer fails to challenge a distinct and autonomous ground of decision raised by the appellate court, as such omission prevents the annulment of the definitive judgment.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility new grounds of decision appellate court reasoning delegation validity Court of Cassation rules differimento dell'imposizione dichiarazione dei redditi assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l'unico motivo - ex art. 360, primo comma, n.
Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Art. 42, commi 1 e 3 d.P.R. n.600 del 1973
civ.- si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 42 commi primo e terzo del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 gennaio 2007 n. 389
Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931
389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass.
Cass. 4 marzo 2016 n. 4293
7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18890/2015 R.G. proposto da DEL MONTE ITALY S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., (L. rappresentato e difesa dall'Avv. Sara Armella e dall'Avv. Marina Milli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Marianna Dionigi n.29; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; I - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.131/42/2015 depositata il 21 gennaio 2015, non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 maggio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza n. 131/42/15 depositata in data 21 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzial- mente l'appello principale della società Del Monte Italy S.r.l. e quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 494/41/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano, relativa ad avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2007 emesso nei confronti della contribuente, in relazione a rilievi per costi ritenuti in- deducibili perché non di competenza o non documentati e per ricavi non dichiarati.

2. La CTR, disattesa preliminarmente - tra l'altro - la doglianza relati- va alla sottoscrizione dell'avviso impugnato da parte di persona diver- sa dal capo dell'ufficio, nel merito non condivideva che in parte la de- cisione del giudice di prime cure, il quale aveva parzialmente accolto il ricorso della società e, per l'effetto, rideterminava l'entità delle ri- prese.

3. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente deducendo un unico motivo, che illustra con memoria, cui re- plica l'Agenzia delle Entrate depositando controricorso. Considerato che:

4. Con l'unico motivo - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 42 commi primo e terzo del d.P.R. n.600 del 1973, per aver la CTR ritenuto che l'Amministrazione avesse dimostrato che l'atto di accertamento impugnato fosse ascrivibile ad idoneo soggetto sotto- scrittore delegato, ossia il direttore dell'Ufficio o un impiegato della carriera direttiva munito di apposita delega.

5. Il motivo è inammissibile. Va reiterato che «In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tut- te le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque con- durre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, al- l'annullamento della decisione stessa» (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).

6. Orbene, nel caso di specie la CTR ha dismesso la doglianza della contribuente sulla sottoscrizione dell'atto impositivo esprimendo due distinte rationes decidendi e, prima ancora di ritenerla infondata, ha ritenuto in via preliminare a pagina 3 della sentenza impugnata che le ragioni poste dalla società a fondamento della doglianza fossero nuo- ve «sotto l'aspetto della titolarità esclusiva da parte del direttore del potere di rappresentanza dell'Ufficio, deducendo con l'atto di appello la mancata dimostrazione sia del possesso di delega da parte del Capo Ufficio Controlli sia dell'appartenenza di questi alla carriera di- rettiva dell'Amministrazione finanziaria».

7. Il giudice d'appello ha accertato che il fondamento della questione avanti a lui prospettato era diverso da quello posto alla base del mo- tivo di ricorso in primo grado e che dunque quello espresso avanti al giudice d'appello doveva considerarsi «motivo nuovo». La CTR ha così espresso una concorrente ratio decidendi nella quale ha messo in dubbio ai fini dell'art.57 del d.lgs. n.546 del 1992 la proponibilità stessa della censura in appello, ratio che non è stata impugnata dalla ricorrente per Cassazione.

8. Peraltro la contribuente, non solo non ha formulato un motivo di ricorso specifico al fine di contrastare tale accertamento del giudice d'appello, ma, nell'articolare il suo unico motivo di ricorso con riferi- mento all'assenza dei requisiti in concreto per la validità della delega, non ha nemmeno riprodotto con compiuta autosufficienza il pertinen- te passaggio dell'atto introduttivo di primo grado in cui avrebbe solle- vato tale aspetto di censura, ritenuto motivo nuovo dalla CTR.

9. Dalla mancata impugnazione della concorrente ratio decidendi e assenza di specificità del motivo discende l'inammissibilità del ricorso e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma