Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1030/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 1030/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1030/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5515/2013 R.G. proposto da Fontana Mario Antonio, in proprio quale soggetto solidalmente responsabile per la società Formar di Totagiancaspro e Fontana & C. s.n.c., nonché in qualità di liquidatore della predetta società (ora estinta), con l'avv. Antonio Azzolini, nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Gregorio VII, n. 474 (studio legale avv. Vittoria Mezzina); - ricorrente - — Contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per lqa Puglia, n. 37/13/12, pronunciata in data 23 aprile 2012 e depositata in data 12 luglio 2012, non notificata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 1030/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07 dicembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. La società Formar snc ed i soci Stella Totagiancaspro e Mario Fontana erano attinti da avvisi di accertamento con ripresa a tassazione per l'anno di imposta 2004, rispettivamente a fini Irap Iva e Irpef secondo il sistema degli studi di settore ex art. 39, primo comma, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità civile del consulente fiscale contenzioso tributario inchiesta per frode fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale validità della tassazione fiscale procedura di ricupero d'imposta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5515/2013 R.G. proposto da Fontana Mario Antonio, in proprio quale soggetto solidalmente responsabile per la società Formar di Totagiancaspro e Fontana & C. s.n.c., nonché in qualità di liquidatore della predetta società (ora estinta), con l'avv. Antonio Azzolini, nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Gregorio VII, n. 474 (studio legale avv. Vittoria Mezzina); - ricorrente - — Contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per lqa Puglia, n. 37/13/12, pronunciata in data 23 aprile 2012 e depositata in data 12 luglio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07 dicembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. La società Formar snc ed i soci Stella Totagiancaspro e Mario Fontana erano attinti da avvisi di accertamento con ripresa a tassazione per l'anno di imposta 2004, rispettivamente a fini Irap Iva e Irpef secondo il sistema degli studi di settore ex art. 39, primo comma, lett.

d) del d.P.R. n. 600/1973. Esperito il ricorso, le ragioni erano apprezzate dal giudice di prossimità che annullava gli atti impositivi, mentre sull'appello dell'Ufficio, la CTR riformava la prima sentenza, confermando la ripresa a tassazione. Donde ricorre per cassazione il sig. Mario Fontana, in proprio, quale socio responsabile e liquidatore della predetta società, affondandosi a tre motivi di ricorso, cui resisteva l'Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso. All'udienza del 14 marzo 2019 il Collegio rilevava non essere stata evocata in giudizio l'altra socia, litisconsorte necessaria nel processo tributario relativo ad una società di persone e, di conseguenza, adottava ordinanza interlocutoria con invito ad integrare il contraddittorio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre rilevare che non è stato integrato il contraddittorio. Dall'esame degli atti e da una verifica del sistema informatico di questa Corte (SIC) non risulta costituita la socia Stella Totagiancaspro. 19 - 5515-2013 - 07/12/2021 MMF Pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese possono essere compensate, in ragione del (disatteso) dovere di integrazione del contraddittorio che grava su entrambe le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso improcedibile mancata integrazione del contraddittorio. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così d