Sentenza — n. 1014/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla spa Clinica Latina impugnava la cartella di pagamento notificatale dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione effettuata ai sensi dell'art.36 bis del d.P.R.600/73. Il ricorso veniva rigettato in primo grado e accolto in secondo grado. Avverso la sentenza di appello, indicata in epigrafe, ricorreva l'Agenzia delle Entrate. La contribuente, con atto dell'8 novembre 2018, dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni dell'art.6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla I. 136/2019. Questa Corte sospendeva il giudizio e rinviava la causa a nuovo ruolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 1014/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso veniva rigettato in primo grado e accolto in secondo grado. Avverso la sentenza di appello, indicata in epigrafe, ricorreva l'Agenzia delle Entrate. La contribuente, con atto dell'8 novembre 2018, dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni dell'art.6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla I. 136/2019. Questa Corte sospendeva il giudizio e rinviava la causa a nuovo ruolo.
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01014/22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ORONZO DE MASI Presidente IRPEG IRES RISCOSSIONE LIBERATO PAOLITTO Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere ANTONIO MONDINI Consigliere - Rel. Ud. 06/10/2021 PU MILENA D'ORIANO Consigliere Cron. fO he R.G.N. 11139/2014 SENTENZA sul ricorso 11139/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, ih persona del Direttore pro tempore, erettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - Ufo contro Clinica Latina Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Largo Luigi Antonelli 2 presso lo studio dell'avvocato Spataro Paolo che lo rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro Clinica Latina Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Viale Libia, 120 presso lo studio dell'avvocato Bellieni Luca che lo rappresenta e difende -ricorrente successivo- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 649/2013 della COMM.TRIB.REG., LAZIO; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2021 dal Consigliere Dott.
MONDINI ANTONIO lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha chiesto che la Corte dichiari estinto il giudizio Premesso e consiederato che:
1. la spa Clinica Latina impugnava la cartella di pagamento notificatale dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione effettuata ai sensi dell'art.36 bis del d.P.R.600/73. Il ricorso veniva rigettato in primo grado e accolto in secondo grado. Avverso la sentenza di appello, indicata in epigrafe, ricorreva l'Agenzia delle Entrate. La contribuente, con atto dell'8 novembre 2018, dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni dell'art.6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla I. 136/2019. Questa Corte sospendeva il giudizio e rinviava la causa a nuovo ruolo.
L'Agenzia comunicava alla contribuente il diniego del condono motivato sull'assunto che il ricorso non aveva ad oggetto un atto impositivo ma un atto di riscossione. La contribuente impugnava il diniego ai sensi del comma 12 dell'art.6 cit.. Questa Corte, con ordinanza del 27 novembre 2020, accoglieva l'impugnazione, dichiarava la controversia suscettiva di definizione e confermava la sospensione del giudizio. La contribuente depositava documentazione attestante il pagamento delle sei rate dovute per la definizione della lite. La Procura Generale ha depositato requisitoria con richiesta di accoglimento dell'istanza presentata in data 23 aprile 2021 dalla contribuente volta a sentir dichiarare l'estinzione del giudizio;
2. deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma,/ nella mera di consiglio del 6 ottobre 2021. Il Consiglierekste re Il Preside