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Ordinanza — n. 1007/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling regional court failed to verify taxpayer's proof of non-tax income availability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1007/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional court decision that had accepted a taxpayer's claim of increased spending capacity. The taxpayer argued that proceeds from the 2005 sale of family assets justified expenses in 2007, but the regional court failed to require proof of the funds' availability and duration at the time of the alleged expenses. The court reversed this, holding that the taxpayer must demonstrate not only the existence of non-tax resources but also their continued possession and potential use for the contested costs.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 6 d.P.R. n. 600/73; In synthetic tax assessments, the taxpayer claiming non-tax income must prove its availability, quantity, and duration at the time of expenses, not merely its existence.

Parole chiave

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synthetic tax assessment non-tax income proof burden of proof duration family asset sale proceeds tax capacity justification onere della prova del contribuente accoglimento parziale del contribuente deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

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Art. 30 comma 4Q d.P.R. n. 600/73
Art. 2729 cod.civ
Art. 2697 cod.civ
Art. 38 comma 6 d.P.R. n. 600/73
sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R.
Art. 38 comma 4 d.P.R. n. 600/73
sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16637 del 04/08/2020
Cass. n. 6396/2014
Cass. n. 25104/2014
Al riguardo si deve evidenziare che quella decisione è stata contrastata anche dalla giurisprudenza coeva (Cass. n. 25104/2014 ) e, poi da quella successiva, stabilmente difforme.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 1881/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -Ricorrente- Contro Romano Angela rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Amato elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to D. Santonastaso in Roma viale Pola n.9. -Controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10353/48/14 depositata il 1/12/2014. / Udita la relazione del Consigliere dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio der 8 giugno 2021 Rilevato che:

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10353/48/14 depositata il 1.12.2014. La vicenda trae origine dalla notifica dell'avviso di accertamento TF7011003317/2012 per l'anno d'imposta 2007, nei confronti della contribuente Romano Angela, a rettifica (del reddito da lei dichiarato nella misura di euro zero) mediante accertamento sintetico, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 30, comma 4Q, del d.P.R. n.600/73. La contribuente aveva opposto l'atto impositivo con ricorso alla CTP di Caserta che lo rigettava.

Il successivo appello veniva, invece, accolto dalla CTR con la suindicata pronuncia, che l'Amministrazione ha impugnato ponendo a base del ricorso un unico motivo, per la violazione degli articoli 2729,2697 cod.civ, in relazione all'at.38 commi 4,5 e 6, del d.P.R. n.600/73. E' rimasta intimata la contribuente Romano Angela. Considerato che: Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono. Il giudice regionale ha motivato l'accoglimento dell'appello del contribuente sul presupposto fosse emersa, come fonte di maggiore capacità di spesa, la vendita nel 2005 di beni mobili, dalla quale la parte aveva ricavato euro 113.585,60.

Riteneva la CTR non rilevante la mancata prova circa la disponibilità di tale disponibilità anche al tempo dei contestati incrementi patrimoniali (2007) e la mancata prova della destinazione di quelle risorse, all'acquisizione degli incrementi patrimoniali contestati e a sostenere le connesse spese di gestione. L'Amministrazione contesta la decisione ponendo in dubbio si possa presumere la disponibilità di risorse, ricavate da uno smobilizzo avvenuto nel 2005, ancora negli anni 2008 e 2011, senza adeguata prova su tale circostanza. E dubbio pone su come si possa ravvisare "contiguità temporale" tra i due termini, invece tra loro distanti.

La sentenza risulta non conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che ha più volte affermato come «In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratIone temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere » (Sez. 5 - , Ordinanza n. 16637 del 04/08/2020, Rv. 658651 - 01).

Ne discende che la CTR ha mancato di esigere dal contribuente che provasse, non solo la disponibilità delle asserite ulteriori risorse in esito al ricavato dalla vendita di beni mobili di famiglia, atte a giustificare la sua capacità di spesa. Sarebbe stato, invece, necessario che la parte provasse, e la CTR esigesse, anche la durata del possesso, posto il non breve lasso tra la disponibilità e gli incrementi e che producesse inoltre idonea documentazione per dimostrare, se non la destinazione delle risorse proprio alle spese contestate, quanto meno che ciò fosse stato possibile.

Inoltre, non vi è alcuna prova che il ricavato della vendita di beni mobili nel luglio 2005 fosse ancora nella disponibilità della contribuente anche nel periodo interessato dall'accertamento. talché avrebbe dovuto dimostrare che nel 2007 aveva ancora la disponibilità della quota di 1/5 dell'ammontare della spesa contestata. IL Giudice regionale ha ritenuto che nessun altro onere probatorio gravasse sul contribuente oltre quello di provare una disponibilità di risorse ulteriori rispetto a quella accertate, che giustificasse la sua capacità di spesa ed ha richiamato a sostegno di tale assunto la sentenza di questa Corte n.6396/2014.

Al riguardo si deve evidenziare che quella decisione è stata contrastata anche dalla giurisprudenza coeva (Cass. n. 25104/2014 ) e, poi da quella successiva, stabilmente difforme. Conseguentemente, è fondato il motivo dedotto dall'A.F., secondo la quale, in n violazione dell'art.38 comma 4 td.114.K600/73, non risulta provata, alla stregua dello standard probatorio fissato dalla richiamata giurisprudenza, la disponibilità delle ulteriori risorse non reddituali indicate dalla contribuente in euro 113,585,60, afferenti alla vendita di mobili di famiglia ed in euro 102.533,35, relative al disinvestimento di titoli.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. La sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese. Così deci