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Ordinanza — n. 1004/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses Benq Italy's appeal against tax authority regarding insurance cost recharges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1004/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Benq Italy SRL's cassation appeal against a regional tax commission decision denying a refund of insurance costs. The court found the lower court's reasoning sufficient and noted that the taxpayer failed to provide decisive evidence regarding the historical facts of the insurance payments. Furthermore, the counter-claim filed by the tax office was declared inadmissible due to the complete absence of legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 366, comma 4 c.p.c.: The Supreme Court dismisses a cassation appeal when the lower court's reasoning is sufficient and rejects a counter-claim lacking essential legal grounds.

Parole chiave

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tax appeal dismissal insurance cost allocation inadmissible counterclaim insufficient motivation tax commission decision assicuratore estero responsabilità dell'istituto assicuratore finanziamento dell'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE L/ - Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 366, comma 4 c.p.c.
Art. 370, comma 2 c.p.c.
civ., richiamato dell'art. 370, secondo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
111 Cost., dell'art. 132 cod.
art. 111 Cost
violazione o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art.
art. 132 cod. proc. civ
111 Cost., dell'art. 132 cod. proc. civ., dell'art.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 6 settembre 2019, n. 22397
Cass., Sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26305
22397; Cass., Sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, 14 giugno 2017, n. 14802
26305; Cass., Sez. II, 14 giugno 2017, n. 14802).
Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415
Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
20721; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), non potendosi più dedurre, come si è già visto supra, vizi attinenti alla incompletezza del percorso motivazionale seguito dal giudice del merito.
Cass., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9983
Cass., Sez. V, 26 maggio 2009, n. 12171
9983; Cass., Sez. V, 26 maggio 2009, n. 12171; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, 13 marzo 2006, n. 5400
12171; Cass., Sez. II, 13 marzo 2006, n. 5400).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8874/2013 R.G. proposto da: BENQ ITALY SRL CON SOCIO UNICO (C.F. 03450030964), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. EUGENIO BRIGUGLIO, dall'Avv. GIANLUCA BOCCALATTE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ERNESTO MOCCI in Roma, Via Germanico, 146 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresen a a e • ifesa dall'Avvocatura ) Frenereel4e-Sterto_ --~ente domiciliata in r Roma, Via dei_ og_h_esi, 121 -cia7=MM avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Lombardia, n. 61/30/12, depositata in data 27 settembre 2012.

N. 8874/13 R.G. 1 di 6 Est. F. D'Aquino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino. RILEVATO CHE La società ricorrente BENQ ITALY SRL - la quale fa parte di un gruppo multinazionale che ha al suo vertice la società taiwanese BenQ Corporation - ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta dell'esercizio 2002, per IRPEG e IRAP, aventi ad oggetto il riaddebito di costi per polizze di assicurazione sottoscritti dalla società controllante BenQ Europe BV e riaddebitati alla contribuente, aventi ad oggetto il rischio di solvibilità dei clienti, in quanto non inerenti.

L'accertamento traeva origine da una verifica, conclusasi con un PVC in data 26 aprile 2006, con il quale si accertava che la contribuente si era approvvigionata di merce proveniente dalle suddette imprese tramite l'interposizione di una società di diritto olandese (BenQ Europe BV), controllante della contribuente, il cui rapporto veniva qualificato come contratto di commissione, rispetto al quale non si rinveniva l'utilità dei costi riaddebitati alla controllata, trattandosi di costi gravanti sulla società CO ntrollante. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 27 settembre 2012, ha rigettato l'appello della contribuente, ritenendo che la contribuente, società controllata dalla BenQ Europe BV, è soggetto privo di autonomia decisionale e che il costo sostenuto è andato a vantaggio della società controllante medesima.

Propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a tre motivi, al quale ha fatto seguito memoria, cui resiste con controricorso l'Ufficio intimato. CONSIDERATO CHE L/ - Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio in relazione alla ripresa dei costi di assicurazione in quanto non inerenti. Evidenzia il N. 8874/13 R.G. 2 di 6 Est. F. D'Aquino ricorrente che la CTR avrebbe confermato l'avviso di accertamento, previa riqualificazione del rapporto tra la contribuente e la controllante in termini di contratto di commissione e che l'interesse a stipulare i contratti di insolvenza sarebbe del committente e non della contribuente in qualità di commissionarla.

Contesta l'assunto del giudice di appello, deducendo che i rapporti tra controllante e contribuente non potrebbero comportare una diversa qualificazione del rapporto tra controllata e controllante da rapporto di distribuzione a contratto di commissione, né si ravviserebbero le ragioni per la riqualificazione del rapporto. 1.2 - Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla medesima ripresa, evidenziandosi le medesime questioni di cui al superiore motivo.

Evidenzia, ulteriormente, il ricorrente la circostanza secondo cui sussisterebbero le ragioni per la stipula di polizze a garanzia del rischio di insolvenza clienti, stante il rischio di dover comunque assolvere agli obblighi contrattuali nei confronti della controllante e rimarca come il fatto che in alcuni casi il pagamento alla società olandese sarebbe avvenuto successivamente all'incasso dei clienti è dipeso dalla circostanza che si trattava di rapporti commerciali estranei al perimetro assicurativo. 1.3 - Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 36 d.

Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, per radicale assenza della motivazione in relazione alla medesima ripresa, anche in tal caso sulla base delle medesime questioni già rubricate nei superiori due motivi. 2 - Il terzo motivo, il quale assume ruolo pregiudiziale, è infondato. La sentenza impugnata ha escluso l'inerenza del costo escludendo che la contribuente abbia autonomia decisionale («indipendenza della controllante che sui è constatato non poter sussistere né in diritto né in atto, in quanto società di capitali N. 8874/13 R.G. 3 di 6 Est. F.

D'Aquino controllata totalmente al 100% da un socio unico ed inserita in una coente politica di un gruppo multinazionale»), e in quanto l'utilità economica della stipula delle polizze dei clienti finali andava a vantaggio della controllante («costo palesemente non inerente in quanto sostenuto a vantaggio e nell'interesse della sua controllante»). Dovendo il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d. Igs. n. 546/1992 risolversi - come evidenzia lo stesso ricorrente nel parametro normativo - nella totale assenza di motivazione, tale da risultare del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598), tale vizio non può ritenersi ricorrere nel caso di specie, avendo dato la motivazione della commissione di appello contezza del percorso logico seguito, per quanto non abbia dato contezza di tutti gli aspetti dedotti dalla contribuente. 3.1 - Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Si rileva, in primo luogo, come il sindacato di legittimità sulla motivazione resta, oramai, circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6 °, Cost., individuabile nelle ipotesi - che possono essere esaminate e si convertono, all'evidenza, in violazione dell'art. 132, comma 2 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza per violazione di legge costituzionalmente rilevante - nei casi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez.

III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. H, 13 agosto 2018, n. 20721; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), non potendosi più dedurre, come si è già visto supra, vizi attinenti alla incompletezza del percorso motivazionale seguito dal giudice del merito. 3.2 - Quanto, in particolare, alla eventuale riqualificazione dei vizi motivazionali sotto il profilo dell'omesso esame di fatti storici e, in particolare, quanto all'esame del secondo motivo, va escluso che N. 8874/13 R.G. 4 di 6 Est. F. D'Aquino possa prendersi in esame la circostanza che il rapporto dovrebbe essere riqualificato diversamente da quanto deduce la CTR in relazione ai profili di rischio, nonché in relazione alla natura del controllo operato dalla controllante ai fini della riqualificazione del rapporto di distribuzione, trattandosi di mere argomentazioni giuridiche, la cui omissione non può integrare la censura per cui è causa (Cass., Sez.

VI, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., Sez. II, 14 giugno 2017, n. 14802). Quanto, poi, alla circostanza in fatto della estraneità al perimetro assicurativo di quei pagamenti nei confronti della società controllante in epoca successiva all'incasso dei clienti, si tratta di fatto storico di cui non è stata data adeguata evidenza di decisività, dovendo il ricorrente illustrare in che termini tale fatto sarebbe stato decisivo e in quali termini, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez.

II, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). 4 - li ricorso va pertanto rigettato. Non si fa luogo alla condanna alle spese in quanto l'Ufficio - come correttamente notato dal ricorrente nelle memorie - a dispetto della posizione di controricorrente, ha prodotto un atto privo di difese, con il quale si è riservato di integrare le difese. Va ribadito, sotto questo profilo, il principio secondo cui il controricorso - pur non dovendo necessariamente riportare a pena di inammissibilità la esposizione sommaria dei fatti di causa - deve invece contenere i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., richiamato dell'art. 370, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del controricorso privo di deduzioni giuridiche contrarie al ricorso (Cass., Sez.

III, 10 aprile 2019, n. 9983; Cass., Sez. V, 26 maggio 2009, n. 12171; Cass., Sez. II, 13 marzo 2006, n. 5400). Il controricorrente non ha, nella specie, articolato alcuna difesa, avendo fatto riserva di integrare le difese e limitandosi ad asserire «le doglianze sollevate ex adverso non paiono fondate e se N. 8874/13 R.G. 5 di 6 Est. F. D'Aquino ne chiede la reiezione», essendo, pertanto, privo di deduzioni giuridiche. Il controricorso è, pertanto, inammissibile. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso