Cassation court dismisses appeal and declares proceedings extinguished due to perfected simplified tax dispute settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished because the taxpayer had perfected a simplified settlement agreement for the tax dispute. Although the appellant argued that the lower court incorrectly found no taxable building rights, the taxpayer had already submitted a request for simplified resolution and paid the first installment within the legal deadlines. Consequently, the court ruled that the perfected settlement prevails over any prior judicial decisions, rendering further litigation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 6 e comma 12, d.l. n. 119 del 2018: When a taxpayer perfects a simplified settlement by submitting a request and paying installments within statutory deadlines, the proceedings are suspended and eventually extinguished, with the settlement's effects prevailing over any prior non-final judicial rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso RGN 25414/2019 proposto da: ROMA CAPITALE, in persona del sindaco p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura di Roma Capitale - ricorrente - contro IMMOBILIARE EDILIZIA QUARTA srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Orazi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Savoia, n. 37 - controricorrente - 1~254~ - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 325/19, depositata il 29.01.2019. udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Maria Elena Mele; uditi gli Avv. Domenico Rossi e Fabrizio Orazi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l'estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA Roma Capitale emetteva a carico della società Immobiliare edilizia Quarta srl un avviso di accertamento relativo a ICI per l'anno 2009 in relazione all'area fabbricabile sita in località Tor Marancia. La contribuente impugnava tale atto in quanto, a seguito dell'inserimento dell'immobile nel Parco regionale dell'Appia Antica, era venuta meno la sua edificabilità.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale. Il giudice d'appello affermava che per le aree di proprietà della contribuente non ricorrevano i presupposti impositivi ICI dal momento che esse erano situate nel comprensorio di "Tor Marancia" oggetto del procedimento di compensazione edificatoria non ancora completato, di tal che la società non era titolare di alcuna area su cui esercitare lo ius aedificandi, ma solo di una mera aspettativa edificatoria.
Roma Capitale ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato ad un unico motivo. La società contribuente ha resistito con controricorso, assistito da memorie. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine per l'estinzione del giudizio.RGN n. 25414/2019 RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso Roma capitale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 11- quatordecies, comma 16 del d.l. 30.09.2005, art. 36, comma 2 del d.l. n. 223 del 2006, dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992 in combinato disposto con l'art. 23, I. n. 1150 del 1942 e con l'art. 3, comma 21 delle Norme tecniche di attuazione al PRG del Comune di Roma, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per avere la CTR erroneamente affermato la insussistenza del presupposto oggettivo dell'ICI, nonostante che l'edificabilità dell'area della contribuente costituisse oggetto di procedura di compensazione edificatoria, stante l'adozione da parte del Consiglio Comunale della delibera n. 53/2003, che individua le aree di "atterraggio" delle volumetrie "in partenza" dal Comprensorio di Tor Marancia.
Occorre preliminarmente rilevare che nel controricorso, la contribuente ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, e ha depositato copia dell'istanza presentata a Roma capitale, nonché documentazione attestante il versamento della prima rata. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria in data 22 novembre 2021, la società ha insistito per il rigetto del ricorso di Roma capitale e, in subordine, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio in conseguenza del perfezionamento della definizione agevolata della lite.
Ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, ove il contribuente presenti apposita richiesta dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.RGN n. 25414/2019 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro tale data dalla parte interessata il processo è dichiarato estinto.
Giova altresì rilevare che ai sensi dell'art. 6, comma 6, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della relativa domanda entro il termine del 31 maggio 2019 e «con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata» entro la medesima data. Il comma 12 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Infine, occorre considerare che l'ultimo periodo del comma 9 dispone che «gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdízionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Nella specie, la contribuente ha documentato di aver presentato tempestiva istanza di definizione agevolata nonché di aver provveduto al pagamento della prima rata degli importi dovuti nei termini di legge. Non risultando notificato il diniego della definizione richiesta, questa deve ritenersi perfezionata, rendendo inutile ogni successiva pronuncia (si veda nello stesso senso anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 1° aprile 2019). Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
PQM < La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico E u j -J di chi le ha anticipate. d -....„ Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre CC Z Q LIJ o < ----r Li