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Ordinanza — n. 989/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by voluntary payment and simplified settlement procedure under Italian tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 989/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily initiated a simplified settlement procedure and paid the disputed amount. Both the taxpayer and the Revenue Agency submitted evidence confirming the completion of this process, leading the Court to find the subject matter of the dispute ceased to exist. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and procedural costs were assigned to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018: When a taxpayer voluntarily requests and completes a simplified tax settlement procedure with full payment, the litigation is extinguished, and the cassation appeal must be declared non-existent.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified settlement procedure voluntary payment tax revenue agency costs litigation termination Italy assistenza amministrativa fiscale ricupero d'imposta diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 119 del 2018
Considerato che Nelle more dell'udienza, il contribuente ha depositato una memoria con cui ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio essendosi avvalso della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv.
Art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018
Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2923/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro SALEMME ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Valentino, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Antonio Locatelli, n. 1; - controricorrente - RGN 2923/2016 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6323/34/2015, depositata il 24 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello proposto da Alessandro Salemme nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti. Il Salemme ha resistito con controricorso. Considerato che Nelle more dell'udienza, il contribuente ha depositato una memoria con cui ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio essendosi avvalso della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. 136 del 2018 e ha depositato modello di pagamento.

Successivamente l'Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio avendo la direzione provinciale di Caserta comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata e aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto. Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente da entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinziòne del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

RGN 2923/2016 La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2021. Il Presidente .5P+ 10114cRICaLf-.. 01-1POSIIIk simona T