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Decreto — n. 876/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 876/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 876/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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00876.22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. 25871/2015 proposto da: R.G.N. 25871/15 , DNG S.p.A. (ora Fallimento DNG S.p.A. in liquidazione), in persona del Cron. legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Rep. delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio Gianni Origoni Grippo Cappel- li & Partners, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Lanero, Marta De Manincor e Antonio Auricchio, giusta delega in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1217/26/2015, depositata il 13 luglio 2015.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 876/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 23 luglio 2021 con il quale il ricorren- te ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia (con atto depositato il 19 novembre 2021); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento rinuncia all'espropriazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia a pretese di salario conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 23 luglio 2021 con il quale il ricorren- te ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia (con atto depositato il 19 novembre 2021); visto l'art. 391 cod.
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Testo completo

00876.22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. 25871/2015 proposto da: R.G.N. 25871/15 , DNG S.p.A. (ora Fallimento DNG S.p.A. in liquidazione), in persona del Cron. legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Rep. delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio Gianni Origoni Grippo Cappel- li & Partners, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Lanero, Marta De Manincor e Antonio Auricchio, giusta delega in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1217/26/2015, depositata il 13 luglio 2015.

Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 23 luglio 2021 con il quale il ricorren- te ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia (con atto depositato il 19 novembre 2021); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Si comunichi. Roma, 10 gennaio 2022 La Presidente titolare Camilla Di Iasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 13 GEN. 2022 IL NZION