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Ordinanza — n. 874/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax dispute after confirming the simplified settlement procedure successfully concluded without objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 874/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax litigation extinguished because the simplified settlement procedure under the 2018 decree concluded by the statutory deadline without objections. Montevalori Sri challenged a tax assessment regarding unreported payments, arguing they constituted a deposit rather than an advance payment, while the tax agency resisted the appeal. The court ruled that the absence of any objections from the tax office by December 31, 2020, validated the completion of the settlement process, thereby terminating the ongoing judicial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018: The simplified settlement procedure is deemed successfully completed if no objections are raised by the deadline, resulting in the automatic extinction of the related judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction omitted invoicing dispute advance payment characterization deadline compliance mancato versamento dell'anticipo spese ripresa dell'imposta sul valore aggiunto imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
RAGIONI DELLA DECISIONE La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui la società Montevalori Srl ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Viste le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27972/2011 R.G. proposto da Montevalori Sri (già Ge.Al.Fi. Sri), rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Maisto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza d'Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 97/31/11, depositata il 15 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 30 novembre 2021 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Viste le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. FATTI DI CAUSA Montevalori Sri impugnava l'atto di contestazione emesso dall'Agenzia delle entrate per l'omessa fatturazione della somma di C 29.060.000,00, versata, in relazione all'acquisto del complesso immobiliare "Il Magnifico", in forza del preliminare stipulato tra le parti tra il 2003 e il 2004, anteriormente alla stipula, avvenuta in data 10 marzo 2005, del contratto definitivo di vendita, importo ritenuto dal contribuente quale caparra e, invece, valutato dall'Ufficio come anticipo del corrispettivo.

La Commissione tributaria provinciale di Prato rigettava l'impugnazione; la sentenza era confermata dal giudice d'appello. La contribuente ricorre per cassazione con dieci motivi, poi illustrato con memoria. Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. La società, nelle more del giudizio, chiedeva la sospensione per l'avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. RAGIONI DELLA DECISIONE La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui la società Montevalori Srl ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio.

Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Dec