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Ordinanza — n. 870/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when litigant settles and requests cessation of proceedings under simplified dispute resolution rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 870/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the appellant utilized the simplified dispute resolution procedure to settle the case. The tax authority subsequently submitted homologation documents proving the dispute was fully resolved between the parties. Consequently, the court terminated the litigation and ordered mutual compensation of legal costs under the relevant administrative code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 2 law 193/2016; Art. 46 comma 3 D.Lgs 546/1992: When a party invokes the simplified dispute resolution procedure and the opposing authority confirms the settlement, the court must declare the process extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified dispute resolution cessation of proceedings tax administrative litigation settlement agreement compensation of costs homologation of settlement extinguishment of process procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 2 law 193/2016
Considerato che: Nelle more del giudizio il ricorrente si è avvalso della definizione agevolata della lite ex art. 6, comma 2, di 193/2016 ed ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Art. 46 comma 3 D.Lgs 546/1992
Ne consegue la dichiarazione di ,esti n z i on e del processo per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese ex art. 46, comma 3, d.lgs 546/1'992.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al 10927/2012 n. R.G. proposto da Rizzo Ferdinando, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Gollin, con domicilio telematico gianfranco.go lin@ordineavvocatipadova.it ; ricorrente - contro Agenzia delle entrate - intimata costituita - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 82/16/11, depositata il 24 ottobre 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva parzialmente l'appello proposto da Ferdinando Rizzo avverso la sentenza n. 86/09/2009 della Commissione tributaria provinciale di Padova che ne aveva parzialmente accolto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 1999/2002.

La CTR osservava in particolare che non potevasi considerare perfezionata la procedura di condono ex art. 9, legge 289/2002, in quanto non ritualmente proposta per \iia telematica. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituta al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa. Considerato che: Nelle more del giudizio il ricorrente si è avvalso della definizione agevolata della lite ex art. 6, comma 2, di 193/2016 ed ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Successivamente la difesa erariale ha depositato omologa istanza, con allegata documentazicne attestante l'avvenuta definizione della lite proveniente dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale competente. Ne consegue la dichiarazione di ,esti n z i on e del processo per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese ex art. 46, comma 3, d.lgs 546/1'992. PQM La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; spese compensate. Cosi deciso in Roma, 25 novembre 2021 Il presil9gn.t2_ DEPOSITAT