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Sentenza — n. 866/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lack of interest caused by a final tax ruling annulling the disputed assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 866/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the revocation appeal inadmissible because the appellant lost interest after a new final ruling annulled most of the taxed amounts. The appellant argued that a prior external res judicata should have barred the tax authority's actions, but the new judgment rendered the litigation moot. Consequently, the Court dismissed the appeal as inadmissible due to the subsequent lack of interest in continuing the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: When a new final judgment renders the subject matter of the appeal moot, the appeal is inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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surrendered interest lack of interest external res judicata tax assessment revocation inadmissible appeal cessation of dispute final ruling effect revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 372 c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
Col primo motivo di ricorso, prospetta quale errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n.
art. 378 cod. proc. civ
23206/08, 23369/08, 23368/08 - eccepito nelle memorie ex art. 378 cod. proc. civ., ed opposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, parte del giudizio nel quale era formato il giudicato.
art. 380-bis cod. proc. civ
La causa è stata rimessa all'udienza pubblica del 10 giugno 2015, su relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..
art 372 cod. proc. civ
civ., con comunicazione dell'elenco documenti, ex art 372 cod. proc. civ., nella quale ha dato atto che successivamente alla proposizione del ricorso per revocazione è stata pronunciata ed è divenuta definitiva, anche per mancata impugnazione da parte dell'Agenzia delle entrate, la sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, 11/06/2004, n. 11176
Sez. 5, 11/06/2004, n. 11176), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria del 24 settembre 2021.
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Testo completo

2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/2020, la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5903/12 R.G., proposto da: Al20-1 A Ma zotti Maria Luisa, rappresentata e difesa dall'avv.to Eanc-e-geoi elettivamente domiciliata presso lo studio defl'avv.to Valentina Adornato in Roma, via Flaminia n. 785, giusta procura a margine del ricorso. ricorrente contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, e Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrenti per la revocazione sentenza della Corte di Cassazione, sez.

V, n. 694, depositata in data 13/01/2011, non notificata. udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rosita nella camera di consiglio del 06/12/2021; viste le conclusioni del sostituto procuratore generale, Fulvio Troncone, ex art. 23, comma 8 bffs, c1.1. 28/10/2020 n. 137, con. conv. con niod. in legge, n. 176 del 18/12/ 2020, di inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Mazzotti Maria Luisa ricorre per la revocazione della sentenza di questa Suprema Corte del 13 gennaio 2011, n. 694, con cui è stato accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate proposto, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei confronti di Maria Luisa Mazzotti avverso la sentenza n. 70/38/06 del 21 giugno 2006 della CTR della Lombardia in controversia avente ad oggetto l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, ai fini Irpef, Irap ed Iva per l'anno 1999, per complessivi euro 739.723,28, oltre interessi e sanzioni. ' 1.1.

Col primo motivo di ricorso, prospetta quale errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. l'omesso rilievo dell'integrale contenuto dell'eccezione di giudicato esterno - di cui alle sentenze della CTR Emilia-Romagna nn. 54/9/06, 55/9/06 e 53/9/06, passate in giudicato a seguito delle ordinanze di codesta Corte nn. 23206/08, 23369/08, 23368/08 - eccepito nelle memorie ex art. 378 cod. proc. civ., ed opposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, parte del giudizio nel quale era formato il giudicato. La difesa della ricorrente deduce che la Suprema Corte, sarebbe, dunque, incorsa in errore di fatto nel determinare il perimetro del giudicato opposto non rilevando la qualità soggettiva di "privato venditore" della sig.ra Mazzotti e quindi l'illegittimità dei recuperi fiscali fondati sulla qualità di "imprenditore commerciale". 1.2.

Col secondo motivo, denuncia, sempre in relazione all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'omesso rilievo dell'integrale contenuto dell'eccezione di giudicato esterno, reso oggetto di specifica eccezione in sede di memoria ex art. 378 cod. proc. civ., il quale avrebbe riguardato direttamente e specificamente lo stato (di non imprenditore) della dott.ssa Mazzotti e quindi statuizioni concernenti non il rapporto giuridico di imposta in cui era soggetto passivo Cave San Bartolo s.p.a., bensì l'esclusione dello status di imprenditrice attribuito alla dott.ssa Mazzotti. 1.3.

Col terzo motivo di ricorso si denuncia, l'omesso rilievo di giudicato interno, formatosi a seguito della mancata impugnazione del capo della sentenza di appello che ha annullato i rilievi concernenti l'Irap e l'Iva, relativo alla negazione dello status di imprenditore della dottoressa Mazziotti, costituendo tale omissione errore revocatorio ai sensi dell'articolo 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in quanto la sentenza oggetto di revocazione contiene una pronunzia contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata. 1.3.

Col quarto motivo denuncia, sempre in riferimento all'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'errore revocatorio per aver la Corte di Cassazione omesso di rilevare il giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTR Lombardia n. 57/44/07 relativo alla negazione dello status di imprenditore della dottoressa Mazziotti, giudicato noto al momento della pronunzia oggetto di revocazione in quanto formatosi in conseguenza della sentenza n. 697 del 2011 pronunciata dalla Corte di Cassazione nello stesso giorno in cui ha pronunciato la sentenza n. 694 del 2011 oggetto di revocazione.2.

Resistono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate che ne oppongono l'inammissibilità per totale carenza di interesse, risolvendosi il gravame in una richiesta di valutazioni di merito non costituenti errore revocatorio, peraltro insuscettibile (motivi terzo e quarto) di essere dedotto ai sensi dell'art.395 cod. proc. civ..

3. La causa è stata rimessa all'udienza pubblica del 10 giugno 2015, su relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

4. Successivamente, con ordinanza del 25 maggio 2016, questa Corte, sull'istanza della ricorrente di concessione di termini per depositare documentazione attestante la sopravvenuta carenza di interesse alla revocazione proposta, rinviava a nuovo ruolo.

5. In data 9/11/2021, la difesa della ricorrente ha presentato memoria telematica, ex art. 378 cod. proc. civ., con comunicazione dell'elenco documenti, ex art 372 cod. proc. civ., nella quale ha dato atto che successivamente alla proposizione del ricorso per revocazione è stata pronunciata ed è divenuta definitiva, anche per mancata impugnazione da parte dell'Agenzia delle entrate, la sentenza n. 97/46/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia e che, in conseguenza del passaggio in giudicato di tale sentenza (che ha reso definitivo l'annullamento della maggior parte delle imposte accertate con l'avviso impugnato nel presente giudizio) è venuto meno l'interesse della ricorrente, Maria Luisa Mazziotti, ad ottenere una decisione sull' impugnazione per revocazione.

La difesa di parte ricorrente ha chiesto, dunque, di voler dichiarare estinto il presente giudizio per cessazione della materia del contendere determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione sull' impugnazione proposta, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Per effetto della richiesta di parte ricorrente, di cui alla memoria telematica del 9/11/2021, sopravvenuta al ricorso in cassazione, di estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere viene a mancare l'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio in cassazione, né, d'altro canto, le parti controricorrenti - risultano aver formulato pretese contrapposte.

2. Sul punto, il Collegio fa proprio l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell'interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza. E ciò, per effetto dell'evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Sez. 5, 11/06/2004, n. 11176), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria del 24 settembre 2021.

3. Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della manifestata carenza di interesse al ricorso della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione. Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, in data 6 dicembre 2021. Il Consigliere estensore sita