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Ordinanza — n. 733/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to successful request for simplified tax dispute resolution. The case is settled via simplified procedure. The court declares the proceedings extinguished. The court rules on tax dispute resolution. The court applies simplified tax procedures. The court extinguishes the litigation. The court assigns costs to the applicant. The court confirms simplified tax settlement. The court terminates the tax appeal. The court ends the tax litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 733/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's successful request for a simplified tax dispute resolution procedure. The taxpayer had submitted an application for this streamlined process, which the tax authority accepted and confirmed with a receipt stating no payment was due. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, terminating the litigation and assigning procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018: When a taxpayer successfully requests and obtains a simplified tax dispute resolution procedure, the subject matter of the contentious litigation ceases to exist, leading to the extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified tax dispute resolution extinction of proceedings tax appeal dismissal simplified procedure application tax authority acceptance procedural costs allocation litigation termination allegato al conto economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018
Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27368/2013 R.G. proposto da ALPA OREFICERIE srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Baggío e dall'Avv. Fabio Roberto Favero, con domicilio eletto in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell'Avv. Sabina Ciccotti; - ricorrente - contro RGN 27368/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttre p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 51/32/13, depositata I'll aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele. Rilevato che Alpa Oreficerie srl proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate per omessa determinazione dei ricavi da cui conseguiva una riduzione della perdita IRES, una insufficiente determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e la infedele dichiarazione IVA. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso con pronuncia che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

La contribuente proponeva ricorso per la cassazione di tale pronuncia affidato a quattro motivi di ricorso. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. Considerato che Nelle more del giudizio, con memoria in data 16 aprile 2019, la contribuente ha formulato istanza di sospensione del giudizio dando atto di aver avanzato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018. Successivamente ha depositato istanza con cui chiede l'estinzione del giudizio nonché la ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta la RGN 27368/2013 presentazione della domanda di definizione agevolata e indica che nessun importo deve essere versato.

Alla luce della documentazione prodotta deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. Il Presidente omenicoC4inde DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1. 2 G3