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Ordinanza — n. 710/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows VAT exemption claim for unfinished buildings by ruling they were legally completed upon registration in the land registry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 710/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against a lower court decision that had annulled a VAT exemption notice. The Agency argued that buildings registered in the land registry as Category C/6 were legally completed, whereas the lower court relied on the contract's description of them as unfinished. The court held that legal completion is determined by land registry status, not contractual labels, thus validating the exemption for unfinished structures.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, n. 8-ter del d.P.R. 633/1972; Art. 10, comma 1, n. 8-ter del d.lgs. 347/1990: Buildings registered in the land registry as completed are legally finished, entitling them to VAT exemption even if the contract describes them as unfinished.

Parole chiave

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VAT exemption unfinished buildings land registry status property transfer taxes legal completion Revenue Agency appeal Cassation ruling stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, n. 8-ter del d.P.R. 633/1972
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs.
Art. 10 del d.lgs. 347/1990
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs.
Art. 1 bis della tariffa allegata al d.lgs. 347/1990
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs.
Art. 1 della tariffa allegata al d.Lgs. n. 347 del 1990
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs.
Art. 10, comma 2 del d.lgs. n.347 del 1990
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs.
Art. 384 c.p.c.
Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.): il ricorso originario deve essere rigettato;
art. 10 d.lgs. 347/90
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 347/90 sono soggette ad imposta catastale in misura proporzionale "le volture catastali ...
art. 384 c.p
Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.): il ricorso originario deve essere rigettato;
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Testo completo

016 ORDINANZA sul ricorso 2145/2016 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Fallimento Finman Spa In Liquidazione - intimato - avverso la sentenza n. 2551/2015 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 10/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli artt. 10, comma 1, n.8 ter del d.P.R. 633/1972, 10 del d.lgs. 347/1990 e dell'art.1 bis della tariffa allegata al medesimo d.lgs., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è stato annullato l'avviso di liquidazione di maggiori imposte ipotecarie e catastali e di irrogazione sanzioni su atto di compravendita di immobili stipulato in data 2 agosto 2010, versate dalla stipulante Finman spa (poi dichiarata fallita) in misura fissa sul presupposto, dichiarato in contratto, che trattavasi di immobili strumentali non ancora ultimati ed invece, secondo essa ricorrente, da ritenersi ultimati in quanto risultati, al momento della stipula del contratto, già iscritti in catasto, con una determinata rendita, in categoria C/6.

La CTR ha motivato l'annullamento sul presupposto per cui, dall'atto di compravendita, risultava che gli immobili erano ancora non ultimati. L'Agenzia, a sua volta, censura l'annullamento insistendo sulla circostanza, "sempre stata pacifica in causa", che gli immobili erano accatastati in categoria C/6 con una determinata rendita;

2. il fallimento della società Finmann è rimasto intimato; considerato che:

1. l'art.10, comma 1 n.8-ter), del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto "le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) del testo unico dell'edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione".

Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 347/90 sono soggette ad imposta catastale in misura proporzionale "le volture catastali ... anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art.10, comma 1 n. 8-ter), del d.P.R. n. 633/1972. Ai sensi dell'art.1 bis della tariffa allegata al medesimo d.lgs. 347/90 sono soggette ad imposta proporzionale le "trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'art.10, comma 1 n. 8-ter), del d.P.R. n. 633/1972, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto".

Come si desume dalla lettera dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter) del d.P.R. n. 633/1972, -e come anche l'Agenzia evidenzia nella propria circolare 12/E del 12 marzo 2010- sono riconducibili alla disciplina del medesimo articolo -e sono quindi soggette alle imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale- le cessioni di beni strumentali ultimati. Per converso, le cessioni di immobili strumentali non ultimati sono esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 10, comma 1, n.8-ter) citato. Conseguentemente per il principio di alternatività tra IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale, per cui queste ultime sono dovute in misura fissa: ai sensi dell'articolo 1 della tariffa allegata al d.Lgs. n. 347 del 1990, l'imposta ipotecaria "si applica nella misura fissa di euro 168,00 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della Tariffa, parte prima" allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131"; l'imposta catastale è dovuta nella misura fissa di euro 168,00, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. n.347 del 1990;

2. nel caso di specie la CTR ha violato le ricordate disposizioni di legge perché ha ritenuto soggetto ad imposte ipotecaria e catastale in misura fissa un contratto relativo ad immobili che sebbene, indicati in contratto come non finiti, mai è stato contestato fossero, al momento della stipula, già iscrìtti in catasto e quindi, necessariamente, ultimati. Per quanto emerge dal ricorso per cassazione, la contribuente già nel ricorso originario, si era limitata a richiamare il testo contrattuale, senza tuttavia negare l'avvenuto accatastamento e non lo ha mai negato successivamente nel corso del giudizio. Il motivo di ricorso è dunque fondato;

3. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.): il ricorso originario deve essere rigettato;

5. le spese del merito sono compensate in ragione dello sviluppo della vincenda processuale e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto del ricorso originario; compensa le spese del merito; condanna la contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 4000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021, svolta con modaltà da remoto. Presidente menico demi "7".!\7;-0 IN CANCELLERIA . 1