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Ordinanza — n. 698/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against VAT assessment, ruling failure to declare tax credit caused loss of benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 698/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax agency's appeal against a regional commission decision that had rejected an appeal filed by a company. The company argued that a tax credit was valid because it was communicated to the authorities, but the court held that the credit must be explicitly indicated in the tax return to avoid forfeiture. Consequently, the court quashed the lower court's judgment and dismissed the original appeal in the merits.

Regesto Legislator

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Art. 11, third paragraph, Law no. 449/1997; Art. 10, third paragraph, Communication no. 10/2002: The tax credit benefit must be indicated in the tax return of the year in which the benefit is granted; failure to do so results in forfeiture, and mere communication of the credit does not cure this defect.

Parole chiave

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VAT tax credit tax return declaration forfeiture of benefit tax administration appeal Supreme Court ruling compensazione della rendita dichiarazione fiscale tardiva omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 11, third paragraph, Law no. 449/1997
relativa all'anno 2002; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale cartella era stata disconosciuta la compensazione operata con un credito di imposta vantato dalla società, derivante dall'incentivo di cui all'art. 11, I.
Art. 10, third paragraph, Communication no. 10/2002
Art. 62, first paragraph, letter a), Law no. 289/2002
449, in quanto tale credito non era stato indicato nella relativa dichiarazione dei redditi; - il giudice di appello ha accolto il gravame della società evidenziando che quest'ultima aveva comunicato all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 62, primo comma, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 6 luglio 2017, n. 16692
Cass. 6 agosto 2014, n. 17648
16692; precedentemente, in tal, senso, Cass. 6 agosto 2014, n. 17648); - ciò posto, con l'unico motivo di ricorso motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art.
Cass. 30 giugno 2021, n. 18378
credito d'imposta in oggetto deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il G uneeL \,1 beneficio è accordatk(co , Cass. 30 giugno 2021, n. 18378;
Cass. 12 gennaio 2021, n. 250
Cass. 12 gennaio 2021, n. 250; Cass.
Cass. 12 gennaio 2018, n. 610
250; Cass. 12 gennaio 2018, n. 610; Cass.
Cass. 31 gennaio 2017, n. 2395
610; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2395); - infatti, come evidenziato nella richiamata pronuncia n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11928/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro La.M.E.T. di Serpillo Stefano & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Acchiardi e Alessandro Oddi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via Pompeo Ugonio, 3 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 22/08/13, depositata il 18 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il 18 marzo 2013, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento notificata alla LA.M.E.T. di Serpillo Michele s.n.c. per omesso versamento dell'i.v.a. relativa all'anno 2002; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale cartella era stata disconosciuta la compensazione operata con un credito di imposta vantato dalla società, derivante dall'incentivo di cui all'art. 11, I. 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto tale credito non era stato indicato nella relativa dichiarazione dei redditi; - il giudice di appello ha accolto il gravame della società evidenziando che quest'ultima aveva comunicato all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 62, primo comma, lett. a), I. 27 dicembre 2002, n. 289, i dati del credito di imposta concesso e che tale comunicazione era idonea a evitare la perdita del diritto; - il ricorso è affidato a un unico motivo; - resiste con controricorso la LA.M.E.T. di Serpillo Michele s.n.c.; - quest'ultima deposita memoria;

CONSIDERATO CHE: - occorre preliminarmente rilevare che la società ha avanzato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con modif., nella I. 17 dicembre 2018, n. 136, ma tale domanda è stata respinta dall'Amministrazione finanziaria in ragione della non definibilità dell'atto impugnato, in quanto avente natura meramente riscossiva; - sempre in via preliminare, va esclusa la ricorrenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci della società, in quanto l'atto di recupero del credito d'imposta incide (al pari dell'agevolazione che tende a revocare) direttamente sull'imposta e non già sull'imponibile, per cui non comporta alcuna interferenza con la situazione impositiva dei soci (cfr., Cass., sez. un., 6 luglio 2017, n. 16692; precedentemente, in tal, senso, Cass. 6 agosto 2014, n. 17648); - ciò posto, con l'unico motivo di ricorso motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 11, terzo comma, I.n. 449 del 1997, 11, terzo comma, I. 5 ottobre 1991, n. 319 e 62, primo comma, lett. a), I.n. 289 del 2002, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la comunicazione della concessione del credito di imposta, effettuata ai sensi di tale ultima disposizione normativa, ostasse alla decadenza dal beneficio conseguente alla mancata indicazione dello stesso nella dichiarazione dei redditi; - il motivo è fondato; - l'art. 11, terzo comma, in. 449 del 1997, nella formulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che «Il credito d'imposta di cui al comma 1 [ossia, quello riconosciuto alle piccole e medie imprese commerciali per l'acquisto di beni strumentali] è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10.

Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991»; - a sua volta l'art. 11, I.n. 317 del 1991 prevede, al terzo comma, che «il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata r. alla medesima dichiarazione idei redditi> - dall'esame congi to di tali disposi ioni emerge che ()Ck-G- ( rut.. credito d'imposta in oggetto deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il G uneeL \,1 beneficio è accordatk(co , Cass. 30 giugno 2021, n. 18378;

Cass. 12 gennaio 2021, n. 250; Cass. 12 gennaio 2018, n. 610; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2395); - infatti, come evidenziato nella richiamata pronuncia n. 610 del 2018, la decadenza è connaturata alla struttura dell'istituto, in quanto è coerente con la scelta di accordare il beneficio in relazione all'esercizio fiscale nel corso del quale si sia proceduto all'acquisto dei beni strumentali idonei a rispondere all'obiettivo della riqualificazione della rete distributiva; - la mancata indic zione de credito ne la dichiàrazio e relativa al 'Ut \ ) AI periodo d'imposta ne corso del q o essa ne impedisce il riconoscimento in diminuzione dell'imposta altrimenti dovuta, mentre l'allegazione alla dichiarazione della comunicazione ministeriale di concessione del credito d'imposta non assume rilevanza a tale fine, essendo strumentale all'espletamento delle verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria; - non pertinente - oltre che non rilevante, per le ragioni suesposte - è la circostanza, valorizzata dalla Commissione regionale, dell'invio telematico della comunicazione relativa ai dati del credito d'imposta concesso effettuata dalla contribuente ai sensi dell'art. 62, primo comma, lett. a), I.n. 289 del 2002; - tale disposizione, infatti, prevede obblighi di comunicazione a carico dei beneficiari di agevolazioni pubbliche per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8, I. 23 dicembre 2000, n. 388, per cui non trova applicazione al caso in esame, in cui viene in rilievo, come già rilevato, la concessione di un contributo alle piccole e medie imprese per l'acquisto di beni strumentali; - la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte può decidere nel merito, respingendo l'originario ricorso; - si evidenzia, da ultimo, che non possono trovare ingresso in questa sede - o in un eventuale giudizio di rinvio - le questioni sollevate dalla contribuente nel controricorso relative alla legittimità delle sanzioni irrogate, in assenza dell'allegazione dell'avvenuta deduzione delle stesse dinanzi al giudice di merito; - appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito, mentre quelle relative al giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'originario ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 no