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Ordinanza — n. 694/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal claiming lack of internal hearing rights for non-harmonized taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 694/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antonini Maria Luisa's appeal against a tax assessment regarding her business income for 2005. The taxpayer argued that the tax authority violated her right to an internal hearing because a disabled relative was the sole reason for hiring an employee, yet the Regional Commission upheld the assessment based on accounting inconsistencies. The court ruled that for non-harmonized taxes, a general obligation to hold an internal hearing does not exist unless specifically prescribed by law, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 39 d.P.R. 600/1973; Art. 22 d.l. 78/2010: In matters of non-harmonized taxes, a general obligation for the tax administration to conduct an internal hearing does not exist unless expressly provided by specific legislation.

Parole chiave

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internal hearing obligation non-harmonized taxes tax assessment procedure administrative contradiction tax appeal dismissal reddito da attività lucrativa dipendente contributo per l'assistenza assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 39 d.P.R. 600 del 1973
Art. 22 comma 1 d.l. 31 maggio 2010 n. 78
Cass.21041/2014; Cass.22746/2015); che il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla si dispone sulle spese non avendo la parte vittoriosa svolto alcuna attività difensiva.
Art. 241 della legge 241 del 1990
Art. 212 della legge 212 del 2000
Art. 97 della Costituzione
21 bis e 7 della legge 241 del 1990 e della legge 212 del 2000 e dell'art. 97 della Costituzione; che il primo motivo è infondato.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte di cassazione rigetta il ricorso; Nulla dispone sulle spese; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 39 d.P.R. 600 del 1973
art. 97 della Costituzione
21 bis e 7 della legge 241 del 1990 e della legge 212 del 2000 e dell'art. 97 della Costituzione; che il primo motivo è infondato.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21041/2014
Cass. 22746/2015
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2495-2015 proposto da: ANTONINI MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato LORENZO GIUA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 3005/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 12/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott.

GIULIO MAISANO; Rilevato che: con sentenza n. 3005/21/14 pubblicata il 12 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 415/20/12 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Antonini Maria Luisa avverso l'avviso di accertamento n. TK5011100853 emesso nei - A suoi confronti e con il quale, con metodo analitico- ~trrtIVo ex co. art. 39 d.P.R. 600 del 1973, era stato determinato per l'anno 2005 un reddito di impresa di C 55.537,00 a fronte di C 13.998,00 dichiarato; che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l'accertamento impugnato era stato legittimamente eseguito in presenza di incongruenze contabili e, in particolare, di un utile dichiarato di poco superiore al costo sostenuto per il lavoratore dipendente impiegato nell'esercizio commerciale della contribuente; che la contribuente non aveva fornito idonea giustificazione della evidente gestione antieconomica riscontrata; che l'avviso impugnato non era nemmeno viziato per difetto del previo contraddittorio essendo stata la contribuente invitata a fornire ogni documentazione idonea a proprio discarico, né era applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni dal termine delle indagini per l'emissione dell'avviso di accertamento non facendo questo seguito ad operazioni di verifica fiscale ma ad accertamento analitico per il quale si era comunque realizzato il contraddittorio scritto con la contribuente; che Antonini Maria Luisa ha proposto ricorso per cassazione /‘k avverso tale sentenza articolato su due motivi; che l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva, o e il o), to-hoi ) Considerato che: con il primo motivo sì lamenta l'omesso esame di un fatto storico decisivo e, in particolare, della circostanza per la quale l'assunzione del dipendente dell'impresa della contribuente era stata determinata dalla presenza di un parente disabile che necessitava di assistenza; con il secondo motivo si deduce violazione di legge per motivazione illogica in relazione alla salvaguardia del diritto al contraddittorio; violazione degli artt. 21 bis e 7 della legge 241 del 1990 e della legge 212 del 2000 e dell'art. 97 della Costituzione; che il primo motivo è infondato.

Anche a voler considerare la circostanza dedotta dalla ricorrente relativa all'esistenza di un parente disabile che avrebbe determinato l'assunzione di un dipendente part time per consentire alla contribuente l'esercizio dell'attività commerciale, questa è irrilevante ai fini del decidere, avendo la CTR considerato, non la presenza del dipendente, ma il suo costo solo di poco inferiore al reddito dichiarato, circostanza questa che ha determinato l'accertamento in questione; che anche il secondo motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che sì accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizone, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprdcedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto".

Le Sezioni Unite hanno evidenziato, appunto, come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale "l'articolo 38, comma 7, d.p.r. 600 del 1973 (come modificato dall'art. 22, comma I, di. 78/2010, convertito in legge 122 del 2010), in tema di accertamento sintetico".

Nella specie, è pacifico che si vede in ipotesi di accertamento analitico iduttivo relativo all'anno d'imposta 2005, in relazione al quale non opera la modifica normativa di cui al d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 2010. Invero, Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l'art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli "accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto" e quindi la norma ha effetto dal periodo d'imposta 2009 (cfr.

Cass.21041/2014; Cass.22746/2015); che il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla si dispone sulle spese non avendo la parte vittoriosa svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso; Nulla dispone sulle spese; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente rg--~, dell'ulteriore importo a titolo di ro contributo unificato pari a quello -dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso a