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Sentenza — n. 690/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 690/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 690/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13819/2017 R.G. proposto da Cornacchia Giorgio, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Martelli, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell'Avv. Antonio Buonfiglio, giusta procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro Ravenna Entrate s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Zanasi, Marcello Furitano e Cecilia Furitano, con domicilio eletto in Roma, via Monte Zebio n. 37, presso lo studio degli Avv.ti Furitano, giusta procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 3342 della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, depositata il 25/11/2016.

Regesto Legislator

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artt. 111 Cost, art. 115 cod. proc. civ, artt. 115 cod. proc. civ; Sentenza — n. 690/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il quarto mezzo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 132 cod. proc. civ., 15 e 16, d.lgs. n. 546 del 1992, in punto di compensazione delle spese di lite, non avendo la CTR pronunciato sull'appello incidentale del contribuente. Con memoria depositata in atti, Francesca Chiarini, Elisa Cornacchia, Elena Cornacchia, eredi di Giorgio Cornacchia, deceduto il 10/6/2020, hanno rinunciato al ricorso per cassazione, e la rinuncia reca in calce l'accettazione di Ravenna Entrate s.p.a., "anche in ordine alla richiesta compensazione delle spese di lite".

Parole chiave

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pubblicità dei prezzi principio di pubblicità pubblicità di occasioni di libidine pubblicità ingannevole prestazione volta a promuovere l'immagine di terzi pubblicità comparativa

Disposizioni normative citate

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artt. 111 Cost
civ., la nullità della sentenza la violazione degli artt. 111 Cost., 1, 5, 12 e 17 comma 1, lett.
art. 115 cod. proc. civ
civ., per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e degli artt.
artt. 115 cod. proc. civ
civ., la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 36, d.lgs.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13819/2017 R.G. proposto da Cornacchia Giorgio, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Martelli, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell'Avv. Antonio Buonfiglio, giusta procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro Ravenna Entrate s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Zanasi, Marcello Furitano e Cecilia Furitano, con domicilio eletto in Roma, via Monte Zebio n. 37, presso lo studio degli Avv.ti Furitano, giusta procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 3342 della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, depositata il 25/11/2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2021, dal Consigliere dott. Oronzo De Masi, alla quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 7 d.l. 23 luglio 2021 n. 105, conv. con modi?. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, dott. Giovanni Giacalone, che ha depositato conclusioni scritte nel senso della declaratoria di estinzione del giudizio, e dei difensori delle parti, che hanno depositato memorie, non avendo alcuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

FATTI DELLA CAUSA Con sentenza n. 3342, depositata in data 26/11/2016, la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna accoglieva l'appello proposto da Ravenna Entrate, concessionaria del servizio di esazione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di Ravenna, la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da Giorgio Cornacchia, mediatore immobiliare, contro l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2011, avente ad oggetto imposta comunale sulla pubblicità per l'esposizione di mezzi pubblicitari (segnatamente, "esposizione in bacheca delle foto e didascalie degli immobili"), presso la sede dell'agenzia.

Rilevava, in particolare, la CTR che «nella fattispecie, il pannello è strumentale perché capeggiato dalla scritta e dal numero di telefono in grande e, soprattutto, non è posto nelle vetrine o sulla porta d'ingresso, bensì su un veicolo mobile che lo rende autonomo rispetto alla localizzazione degli uffici e lo configura quale mezzo pubblicitario a s(è) stante»". Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste la società Ravenna Entrate con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza la violazione degli artt. 111 Cost., 1, 5, 12 e 17 comma 1, lett. b), d.lgs. n. 507 del 1993, nonché violazione dell'art. 7, I. n. 212 del 2000, stante l'insussistenza della motivazione dell'avviso di accertamento.

Con il secondo mezzo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e degli artt. 1, 5, 12 e 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 507 del 1993, 2697 cod. civ., per avere la CTR escluso la fattispecie esaminata dall'esenzione dal tributo essendo la superficie dei singoli avvisi inferiore al mezzo metro quadro. Con il terzo mezzo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 36, d.lgs. n. 546 del 1992, 2697 cod. civ., 1, 5, 12 e 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 507 del 1993, stante l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, neppure contestati, essendosi la CTR discostata dalle risultanze emergenti dalla documentazione fotografica offerta dal Concessionario, e dagli argomenti esposti dalle parti, in merito alla effettiva collocazione della bacheca per cui è causa, ed escluso il diritto all'esenzione.

Con il quarto mezzo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 132 cod. proc. civ., 15 e 16, d.lgs. n. 546 del 1992, in punto di compensazione delle spese di lite, non avendo la CTR pronunciato sull'appello incidentale del contribuente. Con memoria depositata in atti, Francesca Chiarini, Elisa Cornacchia, Elena Cornacchia, eredi di Giorgio Cornacchia, deceduto il 10/6/2020, hanno rinunciato al ricorso per cassazione, e la rinuncia reca in calce l'accettazione di Ravenna Entrate s.p.a., "anche in ordine alla richiesta compensazione delle spese di lite".

Osserva la Corte che la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la controricorrente ha accettato la rinuncia ai fini della compensazione delle spese di lite. Si impone, dunque, la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888/2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562/2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. Il Consigliere relator