Italian tax court nullifies judgment for lack of joint partner participation in fact company dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation nullified the tax tribunal's decision due to the absence of a joint partner in the proceedings. The appellant argued that the trial violated procedural rules by excluding Franco Marmeggi, a co-owner of the fact company, from the litigation. The court held that tax assessments against fact companies require a contradictory process involving all partners, rendering the entire judgment void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 1 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 102 c.p.c.: The judgment of a tax assessment against a fact company is void if the proceedings were not conducted in the presence of all partners.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6961/13r.g. proposto da : PELLINACCI EDILIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Domenico Barone n.31 presso lo studio dell’Avv.Enrico Bottai che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Franco Ghilli per procura a margine del ricorso. –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata– avverso la sentenza n.116/12 della Commissione tributaria centrale - Sezione di Firenze, depositata il 24 gennaio2012. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15dicembre2021 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.
Rilevato che: Tributi- accertamento- società di fatto- litisconsorzio nella controversia originata dall’impugnazione da parte della società di fatto Torretta Whitedi Edilio Pellinacci e Marmeggi Franco e del socio Edilio Pellinaccidegli avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 1982, con i quali erano stati rettificati i redditi della società e conseguenzialmente, ai fini dell’Irpef, quello dei soci, la Commissione tributaria centrale- sezione di Firenze (d’ora in poi C .T.C.) , con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria di appello dall’Ufficio, confermava gli atti impositivi, riducendo, però, il reddito accertato a quello relativo all’attività di ristorazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su tre motivi, Edilio Pellinacci. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. Fissata la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2019 il ricorrente ha depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art.6 del d.-l. n.193/2016, conv, con mod. dalla legge n.225 del 2016 avente ad oggetto la cartella 09720130123346424001. La controversia è stata, quindi, rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 38-bis-1 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.non risulta si sia dato seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.-l. n.193/2016, depositata dal ricorrente alla pubblica udienza del giorno 8.10.2019ed avente a oggetto una cartella di pagamento (rispetto la quale manca, in atti, ogni collegamento con l’avviso di ac certamento impugnato , oggetto di controversia);2.può, pertanto, procedersi all’esame del primo motivo di ricorso con cui si è dedotta, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.4, cod. proc.civ., la nullità dell’intero processo svoltosi senza la partecipazione dell’altro socio (Marmeggi Franco), per violazione degli articoli 14, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n.546 e 102 cod. proc. civ.; 2.1 la censura è fondata e l’accoglimento del mezzo comporta l’assorbimento dei restantimotivi, av anzat i , peraltro, in subordine; 2.2 per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società e i soci, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (v.Cass. 3/10/2018 n.24025); 2.3.nel caso in esame, al processo non risulta avere preso parte l’altro socio Franco Marmeggi; 3.ne consegue la nullità dell’intero giudizio che travolge tutte le sentenze emesse ed il rinvio alla Commissione tributaria provincialedi Pisa che provvederà anche sulle spesedel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; dichiara la nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvia innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così