Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's acceptance of simplified tax definition under specific law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer formally accepted a simplified tax definition. Although the taxpayer submitted the request and the tax authority confirmed its perfection, the statutory deadline for filing an objection expired without any challenge. Consequently, the court ruled that the proceedings must terminate and the costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 d.l. n. 50/2017; Art. 11, comma 10: When a taxpayer accepts a simplified tax definition and the objection period expires without a filed appeal, the proceedings extinguish and costs remain with the advancing party.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24747/12 R.G. proposto da: CASALIN FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n.20 presso lo studio dell’ Avv. Antonella Lo Conte che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Fabio Mantovani per procura a margine del ricorso. – ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata - controricorrente – avverso la sentenza n.28/30/12 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 20 marzo 2012. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.
F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 24747/2012 Numero sezionale 6243/2021 Numero di raccolta generale 620/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Franco Casalin di avvisi di accertamento, emessi ex art. 38 del d.P.R. n.600 del 1973 e relativi a IRPEF degli anni 2004 e 2005, la Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, e a parziale riforma della stessa, rideterminava il reddito, per l’anno d’imposta 2004, in euro 68.000 e, per l’anno di imposta 2005, in euro 65.830.
Il Giudice di appello riteneva che il reddito dichiarato dal contribuente, a fronte degli elementi probanti forniti dall’Ufficio, fosse assai esiguo e inidoneo a giustificare il tenore di vita sostenuto. Rilevava, però, che poiché gli incrementi patrimoniali sono stati dalla parte resistente ricondotti a fattori non contestati dall’Amministrazione finanziaria, gli stessi possono essere esclusi dalla formazione del reddito sintetico formulato. Avverso la sentenza Franco Casalin ha proposto ricorso, su cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Questa Corte, con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 27 febbraio 2018 e sull’istanza del contribuente il quale ha fatto presente, allegando documentazione a conforto, di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art.11 del d.-l. n.50 del 2017, rinviò la causa a nuovo ruolo. Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato, ai sensi dell’art.380- bis-1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria con allegati. Considerato che: il ricorrente ha depositato, in atti, copia di domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art.11 del d.-l. n.50 del 2017, per entrambi gli 2 F i r m a t o D a :
U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 24747/2012 Numero sezionale 6243/2021 Numero di raccolta generale 620/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 avvisi di accertamento impugnati, e copia di ricevuta di acquisizione da parte del sistema informativo dell’Agenzia delle entrate in data 25.09.2017; allo scadere del termine di sospensione, fissato dal citato art. 11, comma 8, al 31 dicembre 2018 non è stata presentata istanza di trattazione né risulta atto di diniego impugnato; con nuova memoria il ricorrente ha allegato anche comunicazione dell’Agenzia delle entrate di intervenuto perfezionamento della definizione agevolata; ai sensi del comma 10 del citato articolo 11 in tali ipotesi il processo si estingue e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art.11, comma 10, del d.-l. n.50 del 2017, conv. dalla legge n.96 del 2017. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2021 IL PRESIDENTE Federico Sorrentino 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .