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Ordinanza — n. 600/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders total compensation of litigation costs between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 600/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Innospec Limited, had previously challenged a tax assessment regarding goodwill capitalization but subsequently requested total cost compensation. Consequently, the court ordered the mutual cancellation of all litigation expenses between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 390, comma 1, c.p.c.: When a party withdraws the appeal, the proceedings are extinguished and the court must order the mutual compensation of litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual compensation of costs cassation procedure tax goodwill assessment rettifica del valore valore limite di stima valore di imputazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
visto l'art. 390 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.
art. 390 c.p
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Testo completo

015 ORDINANZA sul ricorso 1704/2015 proposto da: Innospec Limited, elettivamente domiciliato in Roma Viale Bruno Buozzi 51 presso lo studio dell'avvocato Sordi Enrico che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cicogna Salvatore -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 146/2013 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 06/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott.

MONDINI ANTONIOPremesso che: 1 .1a Innospec Limited Filiale Italiana, lamentando violazione dell'art.51 d.P.R.131/1986, ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha confermato l'avviso di maggiore imposta di registro, emesso dalla Agenzia delle entrate a seguito di rettifica, compiuta in base al metodo della "capitalizzazione del reddito prospettico", del valore dell'avviamento dell'azienda oggetto di atto di compravendita stipulato da essa ricorrente;

2. l'Agenzia delle Entrate depositava controricorso; considerato che:

1. in data 28 settembre 2021 la ricorrente depositava istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di totale compensazione delle spese e ne documentava la relativa notifica all'Agenzia delle Entrate;

2. visto l'art. 390 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021, svolta con modalità da remoto. Il Presidente menico Chindem i f* DEPOTATO IN GANCELLERIA ,-,- —t-i- - . 31 GE