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Ordinanza — n. 598/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal declaring process extinguished due to full payment of tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 598/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax appeal extinguished and the subject matter of the dispute terminated. The taxpayer had paid the first installment of the tax debt, and the State's Attorney General submitted proof that the full amount had been paid and the dispute resolved. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary and ordered the process to be closed.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When a taxpayer fully pays the disputed tax debt, the court must declare the process extinguished and terminate the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment full payment of debt cessation of litigation tax administration procedure payment of first installment differimento dell'imposizione inoltro della dichiarazione fiscale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Art. 380-bis-1 cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15712/12 R.G. proposto da: SABATO ALDO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Pitagora n.9/A presso lo studio degli Avv.ti Gustavo Gianni Bacigalupo e Stefano Lucidi che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso. – ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata - controricorrente – avverso la sentenza n.52/2/12 della Commissione tributaria regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno, depositata il 2 marzo 2012.

F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15712/2012 Numero sezionale 6242/2021 Numero di raccolta generale 598/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Aldo Sabato di cartella, emessa ex art.36-bis del d.P.R. n.600 del 1973 e relativa a IRPEF dell’anno 2004, il contribuente ricorre, su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania- sezione di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha riformato la decisione di primo grado, favorevole alla parte privata, e confermato la pretesa tributaria.

A seguito di istanza del contribuente, questa Corte, con ordinanza del 30.10.2018, ricorrendo i presupposti di legge, ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art.6, comma 10, del d.-l. 23 ottobre 2018, n.119. Il ricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata delle liti pendenti (articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136), ricevuta di presentazione e modello F24 attestante il pagamento della prima rata dell’importo dovuto. Con istanza, depositata il 12.03.2021, l’Avvocatura Generale dello Stato ha allegato comunicazione della competente Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta regolare definizione, con il versamento di quanto dovuto, da parte del contribuente e ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380-bis-1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15712/2012 Numero sezionale 6242/2021 Numero di raccolta generale 598/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 a fronte della documentazione, versata in atti dal contribuente e dalla parte pubblica, attestante l’intervenuta definizione della lite pendente con il versamento di quanto dovuto, va dichiarata l’estinzione del processo e cessata la materia del contendere; ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.-l. n.119 del 2018 le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere ai sensi dell’art.6 del d.-l.n.119/2018, conv. con mod. dalla legge n.136 del 2018. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2021 IL PRESIDENTE Federico Sorrentino 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C