Italian tax court dismisses appeal as litigation extinguished by failure to request expedited settlement under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the litigation extinguished because neither party requested the expedited settlement procedure by the statutory deadline. Although the taxpayer had submitted a payment request, the opposing party failed to file the necessary application for expedited resolution before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the advanced costs to the party who incurred them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 13 del d.l. n. 119 del 2018; Art. 380-bis-1 c.p.c.: The litigation process extinguishes by the expiration of the deadline for requesting expedited settlement if no party files the requisite application, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11721/12 R.G. proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. – ricorrente – contro PROMOFINAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Giuseppe Corasaniti e Victor Uckmar, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.Francesco D’Ayala Valva in Roma, viale Parioli n. 43. - controricorrente – avverso la sentenza n.134/1/11 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 1 aprile 2011;
F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 11721/2012 Numero sezionale 6241/2021 Numero di raccolta generale 574/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.
Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Promofinan s.p.a. di cartella, emessa ex art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, portante IRPEG dell’anno 2003, l’Agenzia delle entrate ricorre, su due motivi, nei confronti della Società (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, ha riformato la decisione di primo grado (di rigetto del ricorso) e annullato la cartella impugnata.
Con istanza del 5.6.2019 la controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata delle liti pendenti (ex articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136), ricevuta di presentazione e modello F24 attestante il pagamento della prima rata dell’importo dovuto. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380-bis-1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con la compensazione delle spese.
Considerato che: a fronte della documentazione versata in atti dalla contribuente, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del d.-l. n.119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a :
S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 11721/2012 Numero sezionale 6241/2021 Numero di raccolta generale 574/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art.6 del d.-l. n.119 del 2018 il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.-l. n.119 del 2018 le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara il processo estinto, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.-l. n.119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n.136 del 2018. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 15 dicembre 2021. IL PRESIDENTE Federico Sorrentino 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A