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Ordinanza — n. 544/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 544/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 544/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DOMENICO CHINDEMI Presidente *TRIBUTI GIACOMO MARIA STALLA Consigliere LIBERATO PAOLITTO Consigliere. MILENA BALSAMO Consigliere-rei Ud. 17/11/2021 PU ANTONIO MONDINI Consigliere A Cron.Se((.1 CR-2) i Al A Ai i SENTENZA sul ricorso 23640/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Nadia Bruzzo( cf BRXNDA74P521138U) rappresentata e difesa dall'avv.

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art. 9 d.lgs. n. 472/97, art. 5 comma 4 d.lgs. n. 472/92, art. 7 d.lgs. 269/2003; Ordinanza — n. 544/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 17.11.2021, tenuta da remoto. Il presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA „(,,,-0,,'.-7-', , ..,.. iz (), , 1 , ( ..).

Parole chiave

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comunicazione fiscale responsabilità civile del consulente fiscale sottrazione dell'iva false indicazioni su attività commerciali reddito non dichiarato rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 9 d.lgs. n. 472/97
80/200, nonché dell'art. 9 d.lgs. n. 472/97, in relazione all'art.
art. 5 comma 4 d.lgs. n. 472/92
472/97 - irrogava alla commercialista Nadia Bruzzo la sanzione per l'infedele dichiarazione ex art. 5 comma 4 d.lgs. n. 472/92( per la deduzione di crediti Iva inesistenti).
art. 7 d.lgs. 269/2003
Il secondo motivo è incentrato sulla dedotta violazione degli art. 7 d.lgs. 269/2003 e 9 del d.lgs.
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Testo completo

2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DOMENICO CHINDEMI Presidente *TRIBUTI GIACOMO MARIA STALLA Consigliere LIBERATO PAOLITTO Consigliere. MILENA BALSAMO Consigliere-rei Ud. 17/11/2021 PU ANTONIO MONDINI Consigliere A Cron.Se((.1 CR-2) i Al A Ai i SENTENZA sul ricorso 23640/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Nadia Bruzzo( cf BRXNDA74P521138U) rappresentata e difesa dall'avv.

Tiziana Panetta con studio in Ventimiglia via Matteotti n. 1 presso la quel è elettivamente domiciliata; pec:tizianapanetta@pecavvocatisanremo.it -controricorrente - avverso la sentenza /13 della COMM.TRIB.REG., Liguria depositata il 30.09.2013 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA RILEVATO CHE 1.Con sentenza n. 80/2013, depositata il 30 settembre 2013, La Commissione tributaria regionale della Liguria, in riforma della prima decisione, ha annullato l'atto di contestazione con cui l'Agenzia delle Entrate - in applicazione dell'art. 9 d.lgs. n. 472/97 - irrogava alla commercialista Nadia Bruzzo la sanzione per l'infedele dichiarazione ex art. 5 comma 4 d.lgs. n. 472/92( per la deduzione di crediti Iva inesistenti).

Assumeva l'Amministrazione che lo Studio Servizi Contabili srl, nelle persone di Nadia Bruzzo e Nicola Mastorakis, che ne erano gli amministratori, aveva proposto ad alcuni clienti, tra cui la società Sanremo Preziosi, di dichiarare un importo di acquisti superiore a quelli reali riportati nelle fatture registrate al fine di consentire a quest'ultima di ottenere indebiti crediti IVA; deduceva altresì che la contribuente, dopo l'accertamento fiscale, aveva presentato formale rinuncia al credito Iva. L'Agenzia della Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La professionista ha replicato con controricorso.La contribuente ha depositato istanza di sospensione della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con relativa domanda di definizione della lite. CONSIDERATO CHE 2.Con la prima censura si lamenta la violazione degli artt. 7 d.l. 269/2003, 2 e 10 della I. n. 80/200, nonché dell'art. 9 d.lgs. n. 472/97, in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c.; per avere il decidente interpretato l'art. 7 citato in rubrica in correlazione con il disposto dell'art. 2, comma 1, I. n. 80/2003, reputando legittima l'applicazione della sanzione fiscale al solo soggetto che avesse tratto effettivo beneficio dalla violazione fiscale, escludendo che il disposto dell'art. 7 cit. configuri una ipotesi di concorso, ai fini sanzionatori, della persona fisica -organo nella violazione imputabile al soggetto, persona giuridica, tenutario della contabilità e autore della presentazione della dichiarazione infedele.

L'amministrazione finanziaria reputa erronea detta interpretazione giuridica, non sussistendo nel sistema un generale principio secondo il quale la sanzione possa essere applicata esclusivamente a carico del soggetto che ha tratto beneficio fiscale, in quanto la legge delega che lo prevedeva non aveva avuto attuazione, giacchè l'art. 10 della I. 80/2003 prevedeva che l'attuazione della riforma prevista dall'art. 2 della I. stessa secondo il quale "la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio fiscale" doveva essere modulata con più decreti legislativi da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della normativa, decreti mai emanati; concludendo che la previsione dell'art. 7 citato è norma autonoma scevra da qualsiasi collegamento con la I. 80/2003.3.

Il secondo motivo è incentrato sulla dedotta violazione degli art. 7 d.lgs. 269/2003 e 9 del d.lgs. n. 472/97, ex art. 360, n. 3), c.p.c., per avere la Regionale ritenuto applicabile il d.l. n. 269/2003 che, all'art. 7, prevede che le sanzioni concernono il rapporto fiscale proprio della società, norma interpretata dalla CTR nel senso che è la società soggetta alle sanzioni allorquando sia essa il debitore di imposta, con esclusione di responsabilità dell'amministratore. Nel caso di specie, invece, assume l'Agenzia, che la sanzione irrogata al contribuente - dichiarante va estesa anche ai soggetti coautori, i quali tuttavia non sono soggetti del rapporto fiscale con l'Erario, in quanto la società servizi Contabili è l'ente che teneva la contabilità per il trasgressore e la dr. Bruzzo l'amministratrice di detto ente.

4. Con la terza censura si lamenta la violazione degli art. 7 d.lgs. 269/2003 e 9 del d.lgs. n. 472/97, ex art. 360, n. 3), c.p.c., per avere la CTR escluso, alla stregua del disposto dell'art. 7 rubricato, la configurabilità del concorso ai fini sanzionatori della persona fisica- organo nella violazione imputabile al soggetto, persona giuridica, tenutario della contabilità e autore della presentazione della dichiarazione infedele. Ritiene l'ente finanziario che la disciplina menzionata sia compatibile con la previsione normativa di cui all'art. 9 cit. tutte le volte che l'illecito fiscale sia imputabile ad un soggetto terzo, atteso che l'art. 7 I. n. 269/2003 risulterebbe abrogato dall'art. 11 del d.lgs. n. 472/92 nella parte in cui "afferma la responsabilità solidale della società, associazioni o enti con personalità giuridica, ossia degli stessi soggetti destinatari delle novità recate dal decreto", ma non sarebbe stata abrogata la generale previsione della disciplina concorsuale di cui all'art. 9 cit.Vista la richiesta di sospensione del giudizio in presenza della domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del a 2018, né è intervenuto diniego della definizione; che non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente; che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 17.11.2021, tenuta da remoto. Il presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA „(,,,-0,,'.-7-', , ..,.. iz (), , 1 , ( ..).