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Ordinanza — n. 538/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 538/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 538/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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15 ORDINANZA sul ricorso 10375/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Costruzioni E Restauri Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Delle Quattro Fontane 15 presso lo studio dell'avvocato Tinelli Giuseppe che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato De Lorenzi Maurizio -controricorrente - avverso la sentenza n. 796/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 02/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 115 c.p, art. 2967 c.c, art. 112 c.p; Ordinanza — n. 538/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Secondo il ricorrente il cen- R.G.N. 10375-15 surato vizio deve essere sollevato in relazione all'obiezione formulata, anche in sede di appello, sull'eccepita compatibilità con i valori dichia- rati rispetto al prezzo con cui l'odierna parte venditrice era entrata in possesso di un quinto dei terreni ceduti. À parere dei giudici di appel- lo, infatti, non essendo stato tale prezzo mai rettificato poteva essere assunto come valore di riferimento, in quanto la vendita della quota di un quinto in questione non poteva essere adottata come termine di comparazione, essendo stata effettuata nell'ambito di una procedura fallimentare, e quindi in circostanze di per sé sfavorevoli alla stima dei beni.

Parole chiave

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prezzo del terreno stima immobiliare valore di pianificazione aggiudicazione d'appalto edile costo di costruzione tassa sul maggior valore

Disposizioni normative citate

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art. 115 c.p
CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 2967 c.c
art. 112 c.p
3.Con il terzo motivo si denuncia omessa pronuncia su motivo di ap- pello in violazione dell'art. 112 c.p.c.
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Testo completo

15 ORDINANZA sul ricorso 10375/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Costruzioni E Restauri Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Delle Quattro Fontane 15 presso lo studio dell'avvocato Tinelli Giuseppe che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato De Lorenzi Maurizio -controricorrente - avverso la sentenza n. 796/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 02/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott.

FASANO ANNA MARIAR.G.N. 10375-15 RITENUTO CHE: Con atto pubblico stipulato in data 30.9.2005, Società Costruzioni Re- stauri s.r.l. acquistava un terreno, dichiarando in atto il valore di curo 260.000,00. L'Agenzia delle entrate, non ritenendo congruo il prezzo indicato per mq. pari a circa 15,00, sulla base di una perizia richiesta all'Ufficio Tecnico Erariale, quantificava il valore di mercato in euro 61,00 al mq. per la zona C2 ed euro 4,00 per la zona E2, per un totale di curo 1.014.000,00, notificando alle parti contraenti, in qualità di coobbligati in solido, l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20051T003355, con cui chiedeva maggiori imposte di registro, ipoteca- rie e catastali.

Società Costruzioni Restauri s.r.l. impugnava l'avviso denunciando, in- ter alia, il difetto di motivazione dell'atto e contestando l'efficacia pro- batoria della perizia di stima dell'Agenzia del Territorio. La Commis- sione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 196/01/10, ac- coglieva il ricorso, ritenendo che il valore dei terreni fosse stato note- volmente deprezzato a causa di un vincolo idrogeologico gravante su di essi, a seguito dell'approvazione di un Piano di Assetto Idrogeologi- co (P.A.I.). L'Ufficio proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 796/23/14.

L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, svolgendo R.G.N. 10375-15 quattro motivi. Costruzioni e Restauri s.r.l. si è costituita con contro- ricorso. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che all'atto della cessione "il terreno ceduto era certamente interessato da valuta.zio- ni e perimetraioni destinate ad incidere necessariamente sul valore del bene stesso", pur non sussistendo alcuna prova in atti che sui terreni gravassero vin- coli tali da sminuirne il valore.

L'Ufficio ricorrente deduce che il vinco- lo idrogeologico previsto dal P.A.I., sia pure approvato dall'Autorità di bacino della Regione Puglia con delibera del 15 dicembre 2004, n. 25, in realtà era stato adottato solo in data 30 novembre 2005, con delibe- ra n. 39, successivamente alla stipula del contratto avvenuta in data 30 settembre 2005. La circostanza della adozione del vincolo e, quindi, della sua efficacia in data 30 novembre 2005, rappresenterebbe fatto incontroverso e pacifico per essere riportato dalla Commissione Tribu- taria Regionale in più pagine della sentenza.

Tale circostanza sarebbe anche confermata dal fatto che il certificato di destinazione urbanisti- ca, rilasciato dal Comune di Lequile il 20 luglio 2005, non faceva alcun riferimento alla delibera n. 25 del 2004 approvata dall'Autorità di baci- no della Regione Puglia. 2.Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 in combinato disposto al d.lgs. n. 347 del 1990, e dell' art. 13 collima 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., R.G.N. 10375-15 in quanto i giudici di appello non si sarebbero attenuti al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui sono edificabili ai fini tributari tutti quei terreni che tali sono qualificabili da uno strumento urbanistico indipendentemente dalla loro edificabilità attuale e che gli eventuali anche gravi vincoli urbanistici non compor- tano la sottrazione dei terreni alla previsione di edificabilità degli stessi stabilita dallo strumento urbanistico.

L'Ufficio, inoltre, precisa che ai fini dell'imposta di registro vale l'edificabilità di fatto, e non quella di diritto, sicchè non avendo provato il contribuente che il vincolo idro- geologico diminuiva la edificabilità di fatto, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto convenire con l'Ufficio sul maggior valore dei terreni. 3.Con il terzo motivo si denuncia omessa pronuncia su motivo di ap- pello in violazione dell'art. 112 c.p.c. ed in relazione all'art. 360, com- ma 1, n. 4, c.p.c.. Secondo l'Ufficio ricorrente, qualora la Corte inten- desse dare rilievo al vincolo idrogeologico, ancorchè sopravvenuto alla compravendita, va denunciato che in sede di appello era stato conte- stata l'esistenza di vincoli idrogeologici gravanti su terreni per effetto della sentenza n. 128/2009, nel frattempo intervenuta nelle more del giudizio, emessa dal Tribunale delle acque pubbliche che aveva accolto il ricorso proposto, tra gli altri, dal Comune di Lequile contro l'Autorità di bacino della Regione Puglia, ed annullato la delibera n. 39 del 2005, recante l'approvazione del Piano di Bacino della Puglia, stral- cio assetto idrogeologico. 4.Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Secondo il ricorrente il cen- R.G.N. 10375-15 surato vizio deve essere sollevato in relazione all'obiezione formulata, anche in sede di appello, sull'eccepita compatibilità con i valori dichia- rati rispetto al prezzo con cui l'odierna parte venditrice era entrata in possesso di un quinto dei terreni ceduti. À parere dei giudici di appel- lo, infatti, non essendo stato tale prezzo mai rettificato poteva essere assunto come valore di riferimento, in quanto la vendita della quota di un quinto in questione non poteva essere adottata come termine di comparazione, essendo stata effettuata nell'ambito di una procedura fallimentare, e quindi in circostanze di per sé sfavorevoli alla stima dei beni.

L'Ufficio ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Re- gionale avrebbe del tutto omesso di valutare l'incidenza sul valore di un immobile che un'asta fallimentare riveste, la quale, per fatto noto- rio, realizza prezzi a ribassi notevoli rispetto al valore reale di mercato.

5. I motivi di ricorso, in quanto inerenti alla medesima questione, van- no trattati congiuntamente per connessione logica. Le critiche sono inammissibili ed infondate. 5.1.La rilevata inammissibilità emerge all'evidenza per una chiara viola- zione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. L'Ufficio, nell'illustrare i mezzi, fa riferimento ad atti e documenti che non sarebbero stati correttamente valutati dal giudice del merito. Come è noto, in più occasioni, e con indirizzo condiviso, questa Corte ha precisato che: "In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosu tiena, che impone l'indica.zione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale se- de processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che ipecificare gli elementi che valgono ad individuarlo, ripor- tandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile„ sicchè la mancata R.G.N. 10375-15 `localia:zione' del documento basta per la dichiara.zione di inammissibilità del ri- corso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosu lcien.za dal versante contenutistico" (Cass. n. 28184 del 2020).

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di caren- ze o lacune nella decisione del giudice del merito che abbia basato il suo convincimento disattendendo le risultanze di atti e documenti esi- biti nel corso del giudizio, non può limitarsi a censure apodittiche su omesso approfondimento di temi di indagine o su erroneità o inade- guatezza della motivazione, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice di meri- to, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è tenuta, per contro, ad indicare, riportandole per esteso (Cass. n. 27702 del 2020;

Cass. n. 17369 del 2004), le parti del contenuto dei documen- ti ritenute erroneamente disattese o indicando in quale fase e con quale atto processuale del giudizio di merito le stesse siano state prodotte (cd. localizzazione). Tale adempimento rappresenta una condizione di ammissibilità del motivo, essendo che il medesimo consente al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presen- za di `errores in procedendo') di effettuare il controllo di decisività del- la prova non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente o insufficientemente valutate, ed un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata.

L'Ufficio ricorrente a tale onere processuale non ha ottemperato, omettendo di riportare in ricorso il contenuto del certificato di desti- nazione urbanistica rilasciato dal Comune di Lequile il 20 luglio 2005, del certificato attestante il vincolo idrogeologico P.A.I., della delibera della Regione Puglia del 15.12.2004, n. 25, della perizia di stima redatta R.G.N. 10375-15 dell'Agenzia del Territorio, della sentenza n. 128/2009 del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, ecc. Tale documentazione sarebbe stata necessaria anche al fine di valutare la decività delle critiche, tenu- to conto che in controricorso, la società acquirente, ha rilevato che "il prezzo di acquisto di curo 260.000,00 era stato quantificato tenendo conto del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune all'epoca del rogito- ove l'area risultava edificabile e — non era ancora indicato il vincolo assoluto di non edificabilità in ragione del Piano di assetto idrogeologico posto dall'Autorità di bacino della Puglia fin dal 15 dicembre 2004, altrimenti la esponente società, che svolge attività di costruzione, non avrebbe acquistato il terreno in oggetto".

Anche in considerazione del fatto che tale vincolo era stato valorizzato dal giudice di appello a sostegno del percorso argomentativo illustrato in sentenza, avendo lo stesso precisato in motivazione che: " nel merito, la senten_za di primo grado appare anche priva di appreuabili censure, nella parte in cui ha riconosciuto che all'atto della cessione- momento in cui le valutaioni esti- mative sono da compiersi — il terreno ceduto era certamente interessato a valuta.zio- ni e perimetra:zioni destinate ad incidere necessariamente sul valore del bene stesso,. non solo e non tanto per la presen:za attuale e/ o poteniale di una limitnione pos- sibile, oltre che probabile, del potere di edifica.zione, quanto per la concreta possibili- tà che il potenziale acquirente dovesse poi, comunque, confrontarsi con le difficoltà urbanistiche ed amministrative che gli poneva la presen.za di un conten.zioso aperto concernente la .zona interessata alla transazione commerciale ed incidente rilievo ur- banistico (Piano per l'assetto idrogeologico)". 5.2.

Il ricorso è, altresì, infondato. Questa Corte ha chiarito, con indirizzo condiviso, che con il ricorso per Cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo R.G.N. 10375-15 una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze pro- cessuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici di merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017). In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convinci- mento del giudice, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c. ope- ra interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede in questa sede processuale (Cass. n. 23940 del 2017).

Questa Corte, in quanto giudice deputata al controllo di diritto, ha cer- to anche il compito di controllare che nel giudizio di fatto siano rispet- tate le regole giuridiche che espressamente o per desunzione il giudice del merito ha il dovere di osservare, ma la scelta del giudice del merito di dare prevalenza ad una prova o all'altra, di valorizzare taluti caratteri di una prova o di trascurarne altri non è sindacabile in sede di legittimi- tà. La Corte è chiamata a controllare solo se il giudice di merito abbia osservato le regole della logica e le regole d'esperienza, che costitui- scono i limiti giuridici 'strutturali' della sua discrezionalità e che garan- tiscono la ragionevolezza e la plausibilità del giudizio di fatto.

Non è chiamata a condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne è chiamata a procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci- sione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. 5.3.Nella fattispecie, i giudici della Commissione Tributaria Regionale, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici, hanno ritenuto infondate le doglianze proposte dall'Ufficio, sulla base delle risultanze processua- R.G.N. 10375-15 li offerte dalle parti, precisando che il terreno ceduto era certamente interessato a valutazioni e peremitrazioni destinate ad incidere necessa- riamente sul valore del bene stesso, "non solo e non tanto per la presen‘.za at- tuale e j o poten.ziale di una limitazione possibile, oltre che probabile, de/potere di edificaione, quanto per la concreta possibilità che il poten.ziale acquirente dovesse poi, comunque, confrontarsi con le difficoltà urbanistice ed amministrative che gli poneva la presenza di un conten.zioso aperto concernente la _zona interessata alla transa.zione commerciale e di incidente rilievo urbanistico (Piano per l'assetto idro- geologico.

Con riferimento al quadro probatorio offerto dalle parti, i giudici del merito hanno accertato che " la stimaeffettuata dall'Agenia del Territorio, fatte salve e superate tutte le censure di legittimità avanate da parte appellata, risulta essere scarsamente utiliabile e quindi inattendibile ai fini di una realistica valuta.zione dei terreni oggetto della compravendita; tale stima nulla infatti ha riferito in ordine alla esisten.za di un conten,zioso relativo al Piano per l'assetto idrogeologico". E concluso che: "In assenza di argomenti e prove propo- ste dall'appellante che inducano questo giudice dell'imprignaone a trovare nel pro- nun.ziato di prime cure i vizi denun.ziati con l'atto di appello, ed in particolare in assena di prove a sostegno della differente valuta:7.one da attribuirsi ai beni oggetto di trasferimento e della fondateza dell'avviso di rettifica, la sentena di primo gra- do va confermata..." Ne consegue che nessun vizio di motivazione può essere rilevato nella sentenza impugnata osto che, in ragione del rilevato difetto di auto- sufficienza del ricorso per cassazione, le evidenziate censure difettano di decisività), e tenuto conto che i giudici del merito hanno fatto rife- rimento, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla determina- zione del 'valore venale in comune commercio' come risultante dai fat- ti di causa, sulla base del quadro probatorio offerto dalle parti, tenendo conto della natura, della consistenza e della ubicazione del bene in R.G.N. 10375-15 considerazione delle caratteristiche oggettive e della collocazione dello stesso nello strumento urbanistico.

6. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimbor- so delle spese di lite, che l