Italian Court declares tax appeal process extinguished due to successful simplified settlement agreement under 2017 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished after the taxpayer successfully utilized the simplified settlement procedure. The taxpayer had requested a simplified resolution under Article 11 of Legislative Decree No. 50/2017 and paid the full disputed amount, fulfilling the statutory requirements for termination. Consequently, the court ruled that the ongoing litigation was no longer necessary and ordered the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 d.l. 50/2017; Art. 391 c.p.c.: The process is extinguished if the taxpayer requests and completes the simplified settlement procedure by paying the disputed sum, rendering further litigation unnecessary.
Parole chiave
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4 ORDINANZA sul ricorso 414/2014 proposto da: Accadiesse Spa, Vcm Viglianza Citta Di Milano Sri In Liquidazione in persona liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma Via G. B. Vico 22 presso lo studio dell'avvocato Procida Michele che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mileto Salvatore -ricorrenti - Se23. contro 207-di Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, con domicilio eletto in Roma Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende - resistente - avverso la sentenza n. 92/2013 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 07/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott.
CIRESE MARINA Rilevato che : le società Accadiesse s.p.a. e V.C.M. Vigilanza Città di Milano s.r.l. in liquidazione impugnavano per cassazione, con sei motivi, la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 92/20/2013. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. Considerato che: con memoria depositata in data 26.3.2021 parte contribuente ha rappresentato di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, e che la stessa si è perfezionata; la disposizione indicata prevede, al comma 1, che "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi ... escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
La norma di legge dispone quindi, al comma 10 dello stesso art. 11, che "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite ... Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". Avendo parte ricorrente depositato, in allegato alla memoria datata 17 marzo 2021, copie della domanda, tempestivamente presentata il 28 settembre 2017, di definizione agevolata della controversia nonché del versamento della intera somma il processo deve essere dichiarato estinto. Le spese del giudizio vanno compensate. visto l'art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 4 novembre 2021 effettuata da remoto. IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA