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Ordinanza — n. 470/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to successful simplified settlement agreement under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 470/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the taxpayers successfully completed a simplified settlement procedure. The taxpayers had submitted a request for simplified resolution and paid the tax debt in a single installment, leading the tax agency to withdraw the lawsuit. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated and assigned the costs to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018; Art. 375 c.p.c.: The court declares the tax appeal extinguished when the taxpayer adheres to the simplified settlement procedure and the tax authority confirms the completion of the payment plan.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax appeal extinction single installment payment tax agency withdrawal procedural costs allocation Art. 6 D.L. 119/2018 Cassation tax law industria automobilistica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018
Schenato hanno presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l.
Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
119/2018; - il giudizio va pertanto dichiarato estinto; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
Art. 375, secondo comma, del codice di procedura civile
Art. 380-bis.1 codice di procedura civile
375, secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197
civ., introdotti dall’art. 1-bis del d.l.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20770 del ruolo generale dell’anno 2012, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 20770/2012 Numero sezionale 6090/2021 Numero di raccolta generale 470/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 Mariano Schenato, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della B8 s.r.l. – già Becast Automobili s.p.a.- rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to Umberto Santi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Maria Chiara Morabito, in Roma, Via Benaco n. 5; - controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 87/08/2011, depositata il 27 giugno 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -con avviso di accertamento n. R84030100105-2007, notificato il 31.12.2007, l’Agenzia delle entrate- Ufficio di Arzignano, contestò alla Becast Automobili s.p.a., in persona del legale rappresentante Mariano Schenato e a Mariano Schenato, in proprio, quale assunto autore delle violazioni, relativamente all’anno 2002, la partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, procedendo alla rettifica della dichiarazione Iva e alla conseguente ripresa per € 63.551,00 oltre sanzioni; -la società e Mariano Schenato impugnarono tale provvedimento dinanzi alla CTP di Vicenza che, con sentenza n. 35/7/09, in accoglimento del ricorso, annullò l’avviso di accertamento; tale pronuncia, impugnata dall’Agenzia delle entrate, venne confermata dalla CTR del Veneto con sentenza n. 87/8/2011 depositata il 27 giugno 2011;F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 20770/2012 Numero sezionale 6090/2021 Numero di raccolta generale 470/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 - avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui hanno resistito la Becast Automobili s.p.a. e M.

Schenato con controricorso, spiegando ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi; - B8 s.r.l. – già Becast Automobili s.p.a. - e M. Schenato hanno presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni previste nella detta disposizione normativa; -con ordinanza del 14 novembre 2018 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; - i contribuenti hanno depositato documentazione relativa alla definizione agevolata (copia della domanda di definizione agevolata e M.F24 di versamento dell’importo dovuto in un’unica rata); -l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio stante l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall’art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che - i contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018 depositando in giudizio - avendo già formulato istanza di sospensione - copia della domanda, tempestivamente presentata il 31 maggio 2019, di definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. R84030100105-2007, per l’anno 2002, nonché Mod F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a :

F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 20770/2012 Numero sezionale 6090/2021 Numero di raccolta generale 470/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 F24 del versamento di quanto dovuto, effettuato in data 30 maggio 2019, in una unica rata di euro 3.177,85; -in prossimità dell’udienza camerale, l’Agenzia delle entrate ha formulato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta comunicazione dalla Direzione provinciale di Vicenza del perfezionamento della procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018; - il giudizio va pertanto dichiarato estinto; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di c