Cassation court declares tax appeal extinguished due to failure to request simplified settlement under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request the simplified settlement procedure established by the 2018 decree. The taxpayer had submitted documentation for the settlement but did not file the mandatory request for treatment within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the procedural cause for the simplified settlement was perfected, leading to the extinction of the main litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. n. 119 del 2018, art. 6: In the absence of a request for treatment presented by the interested party within the deadline, the process is declared extinguished, and the appeal of the judicial pronouncement and denial of definition also serve as the request for treatment.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23517/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Bruzzo Nadia, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Panetta, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 81, depositata il 30 settembre 2013, della Commissione tributaria regionale della Liguria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 novembre 2021, dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto; Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 81, depositata il 30 settembre 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l'appello proposto da Bruzzo Nadia avverso la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l'impugnazione di un atto di irrogazioni delle sanzioni dovute a titolo di concorso nella infedele dichiarazione Iva dovuta dal contribuente relativamente al periodo di imposta 2003; - resiste con controricorso Bruzzo Nadia.
Considerato che: 1. - in via pregiudiziale va rilevato che la controricorrente ha dato conto dell'accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione» (comma 3); - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); 2.1 - risultando quindi che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, né notificato diniego di definizione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, jntrodotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 17 novembre 2021. DEPOSITATO IN