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Ordinanza — n. 404/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to full payment and cessation of dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 404/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the taxpayer fully paid the disputed tax and penalties. The Agency of Revenue had previously requested a declaration of cessation of the dispute following the payment, which the lower court accepted. Consequently, the appellate proceedings were terminated without a substantive ruling on the original tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/2018; When a taxpayer fully pays the disputed tax and penalties, the dispute ceases, and the court must declare the litigation extinguished with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction cessation of dispute full payment settlement tax withholding penalties procedural termination spese secondo la LStrl deduzione per spese esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 119/2018
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Testo completo

014 ORDINANZA sul ricorso 25900/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Banca Imi Spa quale incorporante di banca intermediazione mobiliare imi spa, elettivamente domiciliato in Roma Via Della Scrofa 57 presso lo studio dell'avvocato Russo Corvace Giuseppe che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pizzonia Giuseppe, Zoppini Giancarlo -controricorrente incidentale - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 2182/2014 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 24/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIOPremesso e considerato che:

1. la Banca IMI impugnava, con distinti ricorsi, l'avviso di accertamento per mancata effettuazione e omesso versamento di ritenute su dividendi azionari pagati a non residenti, e relative sanzioni, e l'atto di contestazione irrogativo di sanzione per omesso versamento di maggiori ritenute. I due ricorsi venivano decisi in primo grado in senso reiettivo e, rispettivamente, di parziale accoglimento. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia ha riunito e rigettato gli appelli della contribuente e della Agenzia delle Entrate, avverso le decisioni di primo grado. La contribuente, con atto del 4 giugno 2019, dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni dell'art.6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla I. 136/2019. L'Agenzia, con atto del 14 agosto 2021, comunicava che la contribuente aveva versato quanto dovuto per la definizione delle liti e chiedeva dichiararsi la "cessazione della materia del contendere";

2. deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le h anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021, svolta con modalità da remoto. Presidente fnenico C DEPOSITATO IN CANCELLERIA