Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement and payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily settled the dispute and paid the required amount. The Regional Tax Commission had previously ruled in favor of the cooperative regarding VAT exemptions, but the tax agency appealed this decision. The court found that the matter ceased to exist due to the parties' agreement and payment, thus terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; When a tax dispute is extinguished by voluntary settlement and payment, the court must declare the proceedings terminated and assign costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
3 ORDINANZA sul ricorso 9108/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Comit Soc Coop Consorzio Maremmano Installatori Termoidraulici Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro Wz)- • tempore, elettivamente domiciliato in Roma Largo Trionfale 7 presso lo studio dell'avvocato Scialla Mario, rappresentato e difeso dall'avvocato Martini Michele -controricorrente - avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM.TRIB.REG., TOSCANA, depositata il 10/02/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott.
CIRESE MARINARilevato che : l'Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione, con quattro motivi, la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in data 10.2.2012 che in accoglimento dell'appello proposto dalla COMIT soc. coop. aveva dichiarato non assoggettabili ad IVA tanto i premi fedeltà che i ristorni. La società contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che: con memoria depositata in data 16.8.2019 parte ricorrente ha rappresentato che la Direzione Provinciale di Grosseto ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 conv. in I. n. 136 del 2018 provvedendo aitresì al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione della controversia ed ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla luce della documentazione prodotta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 novembre 2021 effettuata da remoto. 46 PRESIDENTE Domeni nindemi DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, ,§ IL CANCELL . '11 LRTO • I