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Ordinanza — n. 389/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on appeal notification defect, ruling procedural nullity invalidates second instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 389/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayers' cassation appeal against the second-instance judgment confirming the tax assessment. The taxpayers argued that the appeal notice was never properly served due to a clerical error in the lawyer's address, claiming the notification was non-existent. The court rejected this claim because the appeal act explicitly stated it was a copy of the mailed document, satisfying the statutory requirement for postal service notification without needing a separate receipt.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 3, 4, I. n. 890 del 1982: In tax proceedings, if the appeal notice is sent via postal service without a receipt, the lack of proof does not constitute nullity if the act itself certifies it as a copy of the mailed document.

Parole chiave

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tax appeal notification postal service proof procedural nullity second instance judgment cassation appeal dismissal riclassificazione di terreni revisione della tassazione fiscale rivalutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
A riguardo va rilevato che in tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso in appello può essere effettuata - giusta l'espressa facoltà riconosciuta dall'art. 16, comma 3, del d.lgs.
Art. 3, 4, I. n. 890 del 1982
in relazione all'art. 360 nn.
Art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 382, comma 3, c.p.c.
Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
546 cit., e 382, comma 3, c.p.c., e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 20789 / 2021
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Ordinanza — n. 4055/2022 — snciv
Italian Court allows taxpayer appeal against tax assessment increase due to insufficient reasoning in tax reclassification. The court found the lower court failed to explain how specific market value deviations translated into a higher tax yield. The decision establishes that tax assessments require precise calculation criteria, not vague references to general urbanistic interventions. The ruling mandates that administrative bodies must explicitly detail the methodology used to adjust tax yields based on market data. This case clarifies the burden of proof and motivation required in Italian tax reclassification proceedings. The court rejected the tax authority's defense of generic reasoning as legally insufficient. The outcome protects taxpayers from arbitrary increases in property tax assessments. The judgment reinforces the principle of reasoned administrative action in fiscal matters. The decision sets a precedent for future tax appeal cases involving reclassification disputes. The court emphasized the need for concrete data over abstract arguments in tax decisions.
Ordinanza — n. 32341/2023 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal for lack of specific reasoning on cadastral reclassification criteria.
Ordinanza — n. 30063/2021 — snciv
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 30063/2021 — snciv
Ordinanza — n. 9039/2024 — snciv
Italian Court allows tax appeal due to insufficient motivation regarding microzone property reclassification criteria.
Ordinanza — n. 22447/2026 — snciv
Italian tax court dismisses appeal against property reclassification due to insufficient statutory motivation. The court ruled the administrative act failed to explain valuation methods.

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Testo completo

2 ORDINANZA sul ricorso 6403/2012 proposto da: Pannuti Carmela, Pannuti Domenica, elettivamente domiciliati in Roma Via Degli Scipioni 110 presso lo studio dell'avvocato Arena Bruno che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro Agenzia Territorio Ufficio Provinciale Reggio Calabria - intimato - i avverso la sentenza n. 197/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/12/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA RITENUTO CHE: Pannuti Carmela e Pannuti Domenica impugnavano dinanzi alla CTP di Reggio Calabria l'avviso di accertamento loro notificato in data 18.10.1996 con cui l'Ufficio Provinciale di Reggio Calabria dell'Agenzia del Territorio rettificava il classamento di una unità immobiliare classificandola come categoria C/1- classe 6 assumendo che la rendita attribuita non era consona allo stato di fatto dell'immobile.

La CTP di Reggio Calabria con sentenza n. 107/03/1998 accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese. Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell'Agenzia del Territorio, la CTR della Calabria con sentenza in data 13.12.2011, in accoglimento del gravame, confermava l'avviso di accertamento impugnato. Avverso detta pronuncia le contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in un motivo. L'Agenzia del Territorio non si costituiva. CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo di ricorso rubricato "Vizio di nullità del procedimento, inesistenza della notifica del ricorso in appello- Violazione degli artt. 16, 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli art. 137 e 160 ss. c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la notifica del ricorso con cui l'Agenzia del Territorio ha proposto appello non è mai pervenuta presso il domicilio eletto dalle ricorrenti per errore materiale commesso dall'Agenzia del Territorio nell'indicare l'indirizzo del difensore non esistendo peraltro documentazione attestante la notifica presso il domicilio eletto.

Deduceva pertanto che la notifica dell'atto di appello deve ritenersi inesistente. 1.1. Rileva il Collegio che dall'esame del fascicolo del giudizio di secondo grado si rinviene unicamente l'atto di appello recante in calce la dicitura "il presente appello è copia conforme a quello spedito alla parte" senza che risulti allegata alcuna ricevuta della raccomandata a mezzo posta né a mezzo ufficiale giudiziario che attesti l'esistenza di una notifica presso il domicilio eletto dalle contribuenti né potendosi comunque evincere aliunde la prova dell'avvenuta notifica.

A riguardo va rilevato che in tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso in appello può essere effettuata - giusta l'espressa facoltà riconosciuta dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In tale eventualità, gli artt. 3 e 4 della I. n. 890 del 1982 prescrivono le formalità che l'ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi del comma quarto dell'art. 16 cit.) deve compiere per la spedizione dell'atto; allorchè, a seguito del mancato rispetto di tali formalità, la Corte di cassazione sia investita - attraverso ricorso ad essa presentato - della inesistenza della notifica e delle conseguenti nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello, nonché della sentenza emessa all'esito del medesimo, quest'ultima deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 cit., e 382, comma 3, c.p.c., e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.( Sez. 5 , n. 20789 /2021).

Ne consegue che nella specie non è stato correttamente instaurato il rapporto processuale nel giudizio di appello (dove peraltro le contribuenti non si sono neanche costituite) con conseguente nullità del successivo giudizio. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e va quindi confermata la sentenza di primo grado. Le spese relative ai giudizi di merito vanno compensate in ragione del loro esito. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P. Q.

M . La Corte, in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata confermando quella di primo grado. Compensa le spese relative ai giudizi di merito. Condanna l'Agenzia del Territorio a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in Euro 1500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 novembre 2021 effettuata da remoto. IL PRESIDENTE . Domenico hindemi DEPOSITATO IN CANCELLERIA