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Decreto — n. 321/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 321/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of D.L. 119/2018. The Regional Tax Commission had previously issued a decision regarding the tax assessment, but the statutory window to fix a hearing expired on December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if neither party requests a hearing within the prescribed period, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory deadline failure D.L. 119/2018 hearing request requirement automatic process termination costs allocation rule tax litigation exhaustion esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo connma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 10369/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso ll'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro ECOM SRL, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiengo Michele, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio, n.22, presso lo studio dell'Avv. Fortinelli Deborath; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto'n. 1592/19/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n.T6S030803887- T65030803888- T65030803892;

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo connma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma w 5 D C, 2ii21 DEPOSITATO N CA LENA