Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified settlement, and the tax authority did not contest the expiration. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically due to the lapse of the statutory period. The losing party, the tax authority, remains liable for any advanced costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if parties fail to request a hearing within the statutory period, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 27851/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Carpene' Malvolti Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stevanato Dario e Lucisano Claudio, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1293/22/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6X03MG03295 e T6X03MG03298 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 9u(2, 92‹ DEPOSITATO IN CAN ERIA oggi, ...1j1EN j02