Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 303/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 303/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal, but the statutory time limit for the case to proceed had lapsed without intervention. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting a hearing unless parties specifically apply for its fixation.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinction tax litigation statutory deadline D.L. 119/2018 Civil Procedure Code automatic termination cost allocation imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 3383/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Centro Italia Veicoli Industriali S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 287, presso lo studio dell'Avv. Antonio brio; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 389/03/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T3N030404997/2012.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere 329 l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta t intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

9) che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Ro r n a DU 2 c207< ( Il Presidente DEPOSITATO IN • i O 6EN 11•••••••1•11 Il C