Ordinanza — n. 271/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18980/2012 R.G. proposto da: PARDINI FRANCESCA (C.F. PRDFNC62L68L833K), in qualità di erede di PARDINI MARCELLO, rappresentata e difesa dall’Avv. ANDREA MANZI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alberico II, 3 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 82/29/11, depositata il 18 ottobre 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 271/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 18980/2012 R.G. proposto da: PARDINI FRANCESCA (C.F. PRDFNC62L68L833K), in qualità di erede di PARDINI MARCELLO, rappresentata e difesa dall’Avv. ANDREA MANZI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alberico II, 3 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 82/29/11, depositata il 18 ottobre 2011.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18980/2012 R.G. proposto da: PARDINI FRANCESCA (C.F. PRDFNC62L68L833K), in qualità di erede di PARDINI MARCELLO, rappresentata e difesa dall’Avv. ANDREA MANZI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alberico II, 3 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 82/29/11, depositata il 18 ottobre 2011.
F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 18980/2012 Numero sezionale 6281/2021 Numero di raccolta generale 271/2022 Data pubblicazione 05/01/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO CHE Il contribuente PARDINI MARCELLO ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2000, con il quale veniva accertata l’omessa dichiarazione di utili percepiti e non assoggettati a ritenuta di imposta o a imposta sostitutiva, con recupero di IRPEF e sanzioni; che il ricorrente aveva presentato, successivamente alla notificazione dell’atto impugnato, dichiarazione integrativa, nella quale erano stati inclusi fra i redditi dichiarati gli utili accertati, impugnando successivamente l’avviso, deducendo che la dichiarazione integrativa non fosse equiparabile al ravvedimento operoso; che la CTP di Lucca ha respinto il ricorso e che la CTR della Toscana, con sentenza in data 18 novembre 2011, ha rigettato l’appello del contribuente, rilevando che con la dichiarazione integrativa fosse stato recuperato un credito di imposta, costituendo la stessa dichiarazione integrativa favorevole al contribuente, per la quale il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa era quello dell’art. 2, comma 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, così ritenendo tardiva la dichiarazione integrativa; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio;
CONSIDERATO CHE Il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata a termini di cui all’art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, con relativa comunicazione di avvenuto ricevimento ex art. 3, comma 10, d.P.R. n. 322/1998, istanza e relativa documentazione notificate a mezzo PEC al controricorrente; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 18980/2012 Numero sezionale 6281/2021 Numero di raccolta generale 271/2022 Data pubblicazione 05/01/2022 che il controricorrente ha fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando la comunicazione di regolarità della definizione della lite a termini dell’art. 11 d.l. n. 50/2017, nel quale si dà atto della pertinenza alla controversia relativa all’avviso di accertamento impugnato (R5VM00525 relativo al periodo di imposta 2000); che si è costituita in giudizio quale erede del contribuente ricorrente PARDINI FRANCESCA; che, stante l’adesione del ricorrente alla definizione agevolata e la regolare esecuzione della stessa, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese regolate ai sensi dell’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 11 d.l. n. 50/2017, secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, in data 16 dicembre 2021 Il Presidente Ettore Cirillo F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S