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Ordinanza — n. 146/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after taxpayer agreed to simplified tax dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 146/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer subsequently agreed to a simplified tax dispute resolution, eliminating the interest in litigation. The taxpayer had previously challenged a tax assessment, but the opposing party argued that the new agreement rendered the appeal unnecessary. The Court ruled that this subsequent fact constituted a valid ground for inadmissibility under civil procedure law, as the interest to pursue the appeal no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis-1 cod. proc. civ.; Art. 372 cod. proc. civ.: When a fact occurring during a cassation appeal causes the loss of the interest for which the litigation was initiated, the appeal is inadmissible as a matter of law.

Parole chiave

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loss of interest simplified tax resolution inadmissibility surreptitious agreement civil procedure law tax dispute cessation of matter accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis-1 cod. proc. civ.
In prossimità dell'udienza camerale del 27/10/2021, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis-1 cod.
Art. 372 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004
Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria ex art.
Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732
"doppio contributo unificato" (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 833/2016, proposto da: Carmela Di Sipio, rappresentata e difesa dall'avv.to~aT1W Jearla—e dall'avv.toj Pietro Anello, con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla Via Po' n. 102, presso lo studio legale tributario Anello & Patners, giusta mandato di cui alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18 luglio 2018. Ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12. Resistente Avverso la sentenza n. 915/6/2015 della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, depositata il 14/09/2015 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere dott.ssa Rosita D'Angiolella. Ritenuto che: Carmela Di Sipio impugnò l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno di imposta 2008, con il quale l'Agenzia delle entrate determinato un maggior reddito, ai fini IRPEF, rispetto a quello dichiarato dalla contribuente. Commissione -tributaria provinciale di Chieti, con sentenza n. La8/5/14Jaccoglieva il ricorso.

L'Agenzia delle entrate impugnò tale decisione innanzi alla Commissione tributaria Zegionale dell'Abruzzo (di seguito, per brevità, CTR) che accolse l'appello. Avverso la sentenza della CTR, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente; l'Agenzia delle Entrate ha presentato "atto di costituzione" per l'eventuale partecipazione all'udienza pubblica. In prossimità dell'udienza camerale del 27/10/2021, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis-1 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per fatti successivi alla proposizione del ricorso, quali la definizione agevolata della lite a seguito di adesione della contribuente, come da d.I., 23/10/2018, n. 119, conv. con mod. in I., 17/12/2018, n. 136.

Considerato che: L'esame del ricorso è precluso dal sopravvenire della mancanza del relativo interesse.Con la memoria depositata ex art. 380 bis-1, cod. proc. civ., la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito di adesione alla definizione agevolata, come da d.I., 23/10/2018, n. 119, conv. con mod. in I., 17/12/2018, n. 136, ed ha allegato alla memoria i documenti attestanti l'adesione alla definizione agevolata (domanda di definizione agevolata del 28 maggio 2019, modello di pagamento degli importi dovuti).

Ritiene il Collegio di far proprio l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell'interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza. E ciò per effetto dell'evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.

Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria ex art. 380- bis-1 cod. proc. civ. L'inammissibilità che ne consegue origina, dunque, da un fatto che se è inidoneo a determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, è invece, idoneo a dichiarare il ricorso non più ammissibile. Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenienza del condono, dell'adesione del contribuente e del successivo pagamento del dovuto.

Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione. Spese compensate. Così deciso, in data 27 ottobre 2021. Il Presidente ,5ederico pirentiloy_ DEPOSITATO IN CANCELLERIA L