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Ordinanza — n. 145/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual allegations in the grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 145/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically cite the factual grounds supporting their legal criticism. While the lower courts correctly found the tax notice invalid due to improper service on an irrecoverable debtor, the appellant did not explicitly detail these facts in the cassation petition. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the respondent's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code; Art. 140 of the Civil Procedure Code: The Supreme Court's power to examine the merits of the lower court's decision presupposes the admissibility of the appeal grounds, requiring the appellant to specifically identify the factual basis of the alleged error to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific factual allegations autonomy of cassation petition improper service of notice legal mortgage validity tax collection procedures burden of proof in appeal ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
Art. 140 of the Civil Procedure Code
600 del 1973 e dell'art. 140 cod.
Art. 26, para. 4 of D.P.R. n. 602/1973
civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 26;comma 4idel d.P.R.
Art. 60 of D.P.R. n. 600/1973
602 del 1973, dell'art. 60 del d.P.R.
Art. 13, para. 1, quater of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 366 cod. proc. civ
Questa Corte ha più volte affermato che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 2 luglio 2020, n. 13508
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9176/2015 R.G. proposto da: EQUITALIA SUD S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Emnnanuele Virgintino ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 1, presso lo studio dell'avv Carlo Cipriani - ricorrente - contro BALZANO DOMENICA rappresentata e difesa dall'avv. Miccolis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via XX Settembre n. 3 - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1924/08/14 pronunciata il 10.1.2014 e depositata il 30.9.2014 Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 settembre 2021 dal consigliere dott.

Giuseppe Saieva Rilevato che 1. Balzano Domenica impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l'iscrizione di ipoteca cui aveva proceduto Equitalia a garanzia del credito rinveniente dal mancato pagamento di una cartella esattoriale. La ricorrente eccepiva l'illegittimità della procedura per inesistenza della notificazione della cartella di pagamento sulla quale si basava l'iscrizione di ipoteca. Sosteneva di risiedere dal 29/12/2004 nel Comune di Valenzano e di ritenere, dunque, illegittima la procedura di notifica eseguita per gli irreperibili.

La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso della Balzano ed ordinava ad Equitalia di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca. Quest'ultima proponeva ricorso in appello cui la contribuente si opponeva con appello incidentale lamentando la compensazione delle spese e chiedendo la condanna dell'ente della riscossione al pagamento in suo favore delle spese di giudizio. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 1924/08/14, depositata il 30.9.2014, rigettava l'appello principale di Equitalia e quello incidentale della Balzano, confermando la decisione di primo grado.

Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato ad un unico motivo, cui la contribuente resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato nell'adunanza camerale del 14 settembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. Considerato che C'Ll> Con 4unico/friotivo di ricorso Equitalia Sud S.p.A. deduce, ex art. l 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 26;comma 4idel d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 cod. proc, civ., sostenendo che, nella specie, la notificazione della cartella di pagamento effettuata con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, risultava validamente eseguita presso il domicilio della contribuente, momentaneamente irreperibile; che la notifica risultava ritualmente effettuata senza l'affissione del relativo avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e della comunicazione del deposito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; ciò in quanto, nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento effettuata con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si ha per eseguita, in assenza di qualsiasi altro incombente, nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., l'atto di impugnazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Il ricorrente ha perciò l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione; l'opinione reiteratamente espressa da questa Corte è nel senso che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (cfr. per tutte, Cass.

Sez. 5, 2 luglio 2020, n. 13508). In siffatta situazione, dall'inesistenza della notifica della cartella di pagamento alla Balzano, riconosciuta e dichiarata in primo e secondo grado, discende altresì l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca legale. Entrambi i Giudici di merito hanno quindi fatto buon governo delle disposizioni di legge citate, rilevando correttamente "l'infondatezza delle affermazioni dell'appellante principale perché i giudici di prime cure avevano legittimamente posto a base della loro decisione il fatto che, a fronte dell'affermazione di Equitalia Sud S.p.A. di aver effettuato ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. n. 600/1973 la notifica della cartella di pagamento da cui era scaturita l'iscrizione di ipoteca, nessuna prova era stata esibita dalla stessa concessionaria della riscossione a sostegno di quanto affermato nell'appello principale", talchè la giuridica inesistenza della notifica della cartella di pagamento rendeva illegittima l'iscrizione di ipoteca per cui è causa.

• Il ricorso va pertanto rigettayértermini come innanzi precisati, v yes ..00, >n ogni ulteriore censura fywnm Utak vtik Le speséuhliVudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre vanno compensate quelle del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Equitalia Sud S.p.A. al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in 3.000,00 euro, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15 °A), oltre Iva e Cpa. Compensa tra parti le spese del giudizio di merito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 se