Cassation appeal dismissed due to subsequent lack of interest caused by tax debt cancellation via scrapping scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer subsequently lost interest in the decision due to the tax debt being cancelled under a scrapping scheme. The taxpayer had argued that the tax authority's sanction for omitting an asset was merely formal and caused no actual loss to the treasury. The Court ruled that the procedural outcome was determined by the taxpayer's later action of requesting debt cancellation, which extinguished the legal interest necessary to maintain the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal becomes inadmissible if the party subsequently loses interest in the decision, such as through the cancellation of the disputed tax debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22507/2014 R.G. proposto da Famar Brevetti Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cigliano, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma via degli Scipionì n. 132, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1149/34/14, depositata in data 5 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 9 novembre 2021 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Viste le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI C:AUSA L'Agenzia delle entrate contestava alla Famar Brevetti Srl la mancata dichiarazione nell'atto di compravendita del 2 luglio 2009 in favore della Famar ITL Srl - relativo alla cessione di due depositi industriali con annesso piazzale per un prezzo di C 170.000,00 - di un ulteriore immobile in costruzione ivi esistente, già proprietà del cedente per accessione e contestualmente venduto, la cui omissione determinava la sottrazione a tassazione di un maggior reddito attesa la valutazione del cespite non indicato in oltre C 1.288.000,00.
Trattandosi di operazione per la quale le parti avevano adottato il sistema dell'inversione contabile, l'Ufficio irrogava la sanzione di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997, che determinava nella misura del 5% del corrispettivo non documentato. L'impugnazione della società, che eccepiva la natura meramente formale della violazione, l'inesistenza di danno erariale atteso il ricorso alla procedura di inversione contabile, l'assenza di prova di plusvalenza o minusvalenza da rilevare contabilmente e, comunque, l'applicabilità della minor sanzione in misura fissa, era rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, la cui decisione era confermata dal giudice d'appello.
Famar Brevetti Srl propone ricorso per cassazione con tre motivi. L'Agenzia delle entrate deposita mero atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dato atto che la contribuente con memoria del 2 novembre 2021 ha depositato istanza di estinzione per "intervenuta carenza d'interesse alla decisione del presente ricorso per rottamazione del carico tributario in controversia". Tale atto, pur non riconducibile né ad una ipotesi di rinunzia, né di estinzione (in ispecie, per definizione agevolata), è comunque indicativo del sopravvenuto venir meno dell'interesse al ricorso, sicché ne determina comunque l'inammissibilità (Sez.
U, n. 3876 del 18/02/2010). Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell'Ufficio. Non si applica, infine, l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l'inammissibilità del ricorso deriva da causa sopravvenuta (v. Cass. n. 31732 del 07/12/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'int