Cassation court dismisses tax appeal as tax debt extinguished by early payment of first installment under simplified settlement law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer fulfilled the conditions for a simplified settlement by paying the first installment before the statutory deadline. Although the taxpayer filed a request for debt cancellation, the tax authority formally recognized the regularity of the settlement and the cessation of the dispute matter. Consequently, the court ruled that the litigation subject matter no longer existed, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 6 d.l. 119/2018; Art. 46 comma 3 d.lgs. 546/1992: When a taxpayer pays the first installment of a simplified tax settlement and the tax authority confirms the regularity and cessation of the dispute, the litigation subject matter is extinguished, precluding further appeals.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10876/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – ricorrente – contro Pezzotti Paola, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Giangiacomo, come da mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 1 1Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 10876/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10876/2014 Numero sezionale 6319/2021 Numero di raccolta generale 138/2022 Data pubblicazione 04/01/2022 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 85/22/2013, depositata il 4 marzo 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Luigi D'Orazio. RILEVATO CHE: 1.La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (8/1/2010), che aveva accolto il ricorso presentato da Paola Pezzotti contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate, per l’anno 2005, ai fini Irpef, per il maggiore reddito da partecipazione all’associazione professionale, nella misura del 50%, unitamente al coniuge Roberto Giangiacomo.
In particolare, il giudice d’appello richiamava il contenuto della sentenza pronunciata nel processo relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti dello studio professionale; dopo aver affermato l’applicabilità nella fattispecie del metodo induttivo, essendovi elementi gravi, precisi e concordanti, tuttavia, riteneva non condivisibile il calcolo effettuato dall’Ufficio per la quantificazione della materia imponibile ripresa a tassazione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
3. Resiste con controricorso la contribuente.
4. Questa Corte, con ordinanza del 12 aprile 2021, ha disposto, ex art. 372 c.p.c., che la contribuente provvedesse alla notifica all’Amministrazione finanziaria dell’istanza di definizione agevolata depositata il 27 maggio 2019, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018. 2Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 10876/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10876/2014 Numero sezionale 6319/2021 Numero di raccolta generale 138/2022 Data pubblicazione 04/01/2022 CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “nullità della sentenza. Violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione degli articoli 2 e 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”.
3. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 3.1. Invero, la contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, corredata della ricevuta telematica, nonché della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto per tale definizione. In atti, infatti, si rinviene la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, con indicazione dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione (880010100804/2008), del valore della controversia pari ad euro 50.871,00, dell’importo lordo dovuto pari ad euro 2543,55, del numero di rate da pagare (1), dell’importo versato per la definizione della prima ed unica rata pari ad euro 2543,55, con indicazione della data di versamento del 27 maggio 2019.
È stato prodotto anche il modello F24 recante la somma di euro 2543,55, oltre alla attestazione della ricevuta telematica della domanda di definizione agevolata. L’art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione 3Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 10876/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a :
S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10876/2014 Numero sezionale 6319/2021 Numero di raccolta generale 138/2022 Data pubblicazione 04/01/2022 della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo della prima rata entro il 31 maggio 2019”. Tra l’altro, l’Agenzia delle entrate ha depositato in data 30 giugno 2021 istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
È stata prodotta in atti, da parte dell’Agenzia delle entrate, anche la “comunicazione della regolarità della definizione della lite”, con l’indicazione che l’istanza era regolare, che la ricorrente aveva effettuato il pagamento della prima rata e che, quindi, era cessata la materia del contendere.
4. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018.
5. Non opera a carico della Agenzia delle entrate il raddoppio del contributo unificato (Cass., n. 890/2017; Cass., n. 5955/2014).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2021 Il Presidente Federico Sorrentino 4Cons.Est.Luigi D’Orazio RGN 10876/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s