Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 137/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for insufficiency of motivation and failure to transcribe evidence documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 137/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of tax assessments. The appellant argued the lower court failed to adequately evaluate evidence regarding VAT deductions and income discrepancies. The court rejected these claims, ruling that the appellate judge sufficiently explained the decision and that the appellant failed to transcribe and specify the contested documents in the cassation petition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to transcribe the full text of evidence documents or specify the arguments raised in the merits trial, thereby depriving the court of the ability to review the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
insufficiency of motivation transcription of evidence cassation admissibility tax appeal procedure onus of proof contradictory principle Regional Tax Commission documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.
Aldo Palombini con atto affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si denuncia l’insufficienza della motivazione resa dalla CTR, in relazione all’art. 360 c.
Art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.
(a pena di inammissibilità) e dall'art. 369, secondo comma, n.
Art. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10244 del 02/05/2013
17168 del 09/10/2012; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10244 del 02/05/2013; Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23849/2013 R.G. proposto da ALDO PALOMBINI rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Giovanni Del Re (giovannidelre@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Giuseppina Dell’Aquila (PEC giuseppinadellaquila@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via G. P. L. da Palestrina n. 48; – ricorrente – Contro F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a :

F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 23849/2013 Numero sezionale 6087/2021 Numero di raccolta generale 137/2022 Data pubblicazione 04/01/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

– controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 528/40/12 depositata il 25/07/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26/11/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento impugnato per IVA, IRPEF ed IRAP 2003; - avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il sig.

Aldo Palombini con atto affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si denuncia l’insufficienza della motivazione resa dalla CTR, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per non avere il giudice dell’appello spiegato in maniera adeguata quali mezzi di prova ha considerato e perché non li ha ritenuti idonei ad addivenire alla decisione di annullamento dell’atto impugnato; - il motivo è infondato; - invero, sia pur sinteticamente, il giudice dell’appello ha illustrato le ragioni poste alla base del decidere, riferendo come “l’accertamento operato non merita censura tenuto conto che il contribuente non ha offerto validi elementi probatori a sostegno, mentre per quanto attiene l’IVA le vendite risultano superiori al reddito dichiarato, F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 23849/2013 Numero sezionale 6087/2021 Numero di raccolta generale 137/2022 Data pubblicazione 04/01/2022 sicché correttamente sulla differenza è stata calcolata l’IVA non versata e dovuta” (pag. 4 primo capoverso); - nel prosieguo, la CTR si è soffermata puntualmente, anche se succintamente, sull’esame delle contestazioni e delle difese relative alla fattura n. 23/2002 e richiama e fa proprie; - così organizzata ed esposta, la motivazione della sentenza risulta quindi adeguata a far percepire la ratio decidendi che la sostiene; - con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 55 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di specificare i motivi in forza dei quali ha ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo, contestato dal contribuente, in luogo di quello analitico in assenza dei presupposti di legge per il ricorso a tal metodologia accertativa; - il motivo è inammissibile; - invero, dalla lettura della sentenza impugnata l’eccezione relativa alla illegittima adozione dell’accertamento con modalità induttiva non risulta esser stata proposta nei gradi del merito, né parte ricorrente trascrive alcuna parte di atti dei gradi precedenti dai quali possa evincersi la sua tempestiva introduzione nel giudizio; la stessa risulta quindi proposta per la prima volta di fronte a questa Corte e va dichiarata inammissibile; - il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.

Lgs. n. 446 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto soggetto ad IRAP il contribuente; - il motivo è inammissibile per due ragioni; - esso, in primo luogo, appare diretto a censurare in via diretta l’avviso di accertamento; le critiche ivi esposte si dirigono infatti all’operato dell’Ufficio (“l’Ufficio ritiene applicabile il tributo…” - pag. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a :

F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 23849/2013 Numero sezionale 6087/2021 Numero di raccolta generale 137/2022 Data pubblicazione 04/01/2022 18 primo capoverso; “quanto affermato dall’Ufficio..” – pag. 18 penultimo capoverso; “…come invece sostenuto dall’Ufficio…” – pag. 20 penultimo capoverso; “…l’Ufficio, nella motivazione dell’avviso di accertamento …” – pag. 20 ultimo capoverso”) e solo fugacemente riferite alla sentenza impugnata, nelle ultime due righe di pag. 21; detta pronuncia risulta quindi in concreto indenne da critiche idonee a scalfirne la ratio decidendi che non risulta attinta dal motivo; - secondariamente, il mezzo nel suo concreto dipanarsi contiene considerazioni di puro merito tese a una rivalutazione dei fatti di causa e relative alla insussistenza dei requisiti IRAP in capo al contribuente, la cui disamina è preclusa in questa sede di Legittimità; - il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, quanto al rilievo n. 5 dell’avviso di accertamento, disconosciuto il rilievo della documentazione prodotta dal contribuente comprovante la legittimità della detrazione iva quanto alla fattura in contestazione; - il motivo è inammissibile; - invero, questa Corte è ferma nel ritenere che (e pluribus, Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019) qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 23849/2013 Numero sezionale 6087/2021 Numero di raccolta generale 137/2022 Data pubblicazione 04/01/2022 quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione; - ancora, si è precisato come (Cass.

Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10244 del 02/05/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016) qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l'onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali, potendo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e dall'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (a pena di improcedibilità del ricorso); - conclusivamente quindi, il ricorso è integralmente rigettato; - non vi è luogo a provvedere sulle spese in favore del controricorrente, il cui atto è tardivo poiché a fronte della notifica del ricorso del contribuente in data 18 ottobre 2013, lo stesso risulta notificato oltre il termine di legge; p.q.m. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a nor