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Ordinanza — n. 18/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure under Art. 6 D.I. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the parties had utilized a simplified settlement procedure. The taxpayer argued for suspension of proceedings, while the tax authority requested the case be closed due to the settlement. The court ruled that the legal effect of the settlement is the extinction of the process itself, thereby dismissing the cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d. I. 23 ottobre 2018, n. 119; The simplified settlement procedure for tax disputes produces the legal effect of extinguishing the judicial process due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction cessation of subject matter judicial process termination tax administrative litigation contenzioso tributario differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d. I. 23 ottobre 2018, n. 119
- La ricorrente, con memoria del 3 giugno 2019, esponendo - e documentando - di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d. I. 23 ottobre 2018, n. 119, ha chiesto la sospensione del processo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018
Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv.
Sez. 6 - L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018
647968 - 01; cui adde: Sez. 6 - L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv.
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Testo completo

8 ORDINANZA sul ricorso 19353/2018 proposto da: Nidec Asi Spa, in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Marche 1/3 presso lo Studio Legale Hogan Lovells, rappresentata e difesa dagli avvocati Astolfi Fulvia, Cogliati Dezza Alice e Di Pasquale Antonio -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 5471/2017 della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA, depositata il 19/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere dott. VECCHIO MASSIMO2 C.C. 08/09/2021 NUM.ORD. 24 R.G.N. 19.353/2018 FATTI RILEVANTI 1. - La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5.471/2017 del 13 dicembre 2017, pubblicata il 19 dicembre 2017, parzialmente accogliendo, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, n. 2074/2018, il gravame della Agenzia delle entrate, ha rigettato il ricorso proposto dalla società NIDEC ASI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di accertamento, ai fini della imposta sul reddito delle società, della maggiore imposta di euro 16.605,44 e avverso l'atto di contestazione delle sanzioni, disponendone la rideterminazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.

Igs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158. 2. - La contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 18 giugno 2018, affidato a sette motivi. 3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 3 settembre 2018. 4. - La ricorrente, con memoria del 3 giugno 2019, esponendo - e documentando - di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d. I. 23 ottobre 2018, n. 119, ha chiesto la sospensione del processo. 5. - La controricorrente, con memoria del 20 aprile 2020, premettendo che la Direzione regionale della Lombardia della Agenzia delle entrate aveva comunicato con nota del 6 dicembre 2018, la avvenuta definizione della controversia, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio. 6. - Analogamente, mediante memoria del 23 luglio 2021, la ricorrente ha concluso per la estinzione del processo. 3C.C. 08/09/2021 NUM.ORD. 24 R.G.N. 19.353/2018 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.

I. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni della I. 17 dicembre 2018, n. 136, comporta l' effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. La Corte provvede alla relativa declaratoria. 2. - Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 - 01; cui adde: Sez. 6 - L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 - 01). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il processo.

Spese compensate. Cosi deciso nella camera di consiglio dell'8 settembre 2021 tenutasi da remoto. DE