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Ordinanza — n. 17/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax tribunal for failing to award costs to losing party under specific decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to declare litigation costs non-recoverable. The taxpayer argued that the losing tax collection agent should bear all costs under the general principle of default, noting the agent did not appear in the appeal. The Court ruled that the Regional Commission violated the specific rule requiring the losing party to pay costs unless exceptional reasons exist, as the agent's absence did not justify cost exemption.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 1 e 2, d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 92 c.p.c.: The losing party must pay litigation costs unless reciprocal default or exceptional reasons are expressly motivated, and mere absence in court does not constitute such reasons.

Parole chiave

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tax litigation costs losing party rule tax collection agency procedural default Regional Tax Commission cost compensation lex specialis impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
- Il contribuente denunzia, con unico motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art.
Art. 15, commi 1 e 2, del d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 15 del d.
Art. 9, comma 1, lett. f), n. 1 e n. 2, del d. Igs. 24 settembre 2015, n. 156
I primi due commi della disposizione, come novellati dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 1 e n. 2, del d. Igs. 24 settembre 2015, n. 156 (a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, applicabili rettone temporis nella specie) recitano:
Art. 92 cod. proc. civ.
546, e in relazione all'art. 92 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza per vizio di motivazione ritenuta « illogica e insufficiente e, quindi, sostanzialmente omessa o apparente ».
Art. 384, primo comma, cod. proc. civ.
3.2 - In applicazione del superiore principio di diritto - la Corte lo ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod.
Art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.
civ., condividendo le ragioni che lo sorreggono, espresse nei pertinenti arresti - conseguono l'accoglimento del ricorso; la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod.
art. 92 cod. proc. civ
546, e in relazione all'art. 92 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza per vizio di motivazione ritenuta « illogica e insufficiente e, quindi, sostanzialmente omessa o apparente ».

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-2, ordinanza 55561 del 1/03/2021
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 17834/2018 proposto da: Mobilia Fabrizio, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso te . avvoca o ronticelli :a e i nri s (a s" vvkco(esimo., -ricorrente - contro Riscossione Sicilia Spa - intimata - avverso la sentenza n. 1553/2017 della COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il 02/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere dott. VECCHIO MASSIMO C.C. 08/09/2021 NUM.ORD. 23 R.G.N. 17.834/2018 FATTI RILEVANTI 1. - La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 1.553/2/17 del 22 novembre 2016, depositata il 2 maggio 2017, in parziale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina, n. 87/2008, di annullamento, colla compensazione delle spese processua li, del preavviso di fermo amministrativo, emesso a carico del contribuente Fabrizio Mobilia, ha accolto il gravame di costui, condannando l'Agente della riscossione al pagamento delle spese del giudizio di prime cure, liquidate in complessivi euro mille, e ha dichiarato non ripetibili le spese relative al giudizio di appello. 2. - Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 1° giugno 2018.

E, mediante memoria del 21 luglio 2021, ha insistito per l'accoglimento della impugnazione. — e sce., 55 n 0 vie S V l' hiK 2s.= ot RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - La Commissione tributaria regionale ha motivato la declaratoria della irripetibilità delle spese processuali del grado, osservando che l'Agente della riscossione intimato non si era costituito nel giudizio di appello. 2. - Il contribuente denunzia, con unico motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 15 del d.

Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, e in relazione all'art. 92 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza per vizio di motivazione ritenuta « illogica e insufficiente e, quindi, sostanzialmente omessa o apparente ». Il ricorrente deduce: l'accoglimento del gravame « doveva necessariamente comportare [...] in applicazione del principio 3 C.C. 08/09/2021 NUM.ORD. 23 R.G.N. 17.834/2018 generale di soccombenza [...] l'integrale carico delle spese processuali [...] in capo alla parte soccombente », difettando nella specie alcuna ipotesi di compensazione, in carenza sia di soccombenza reciproca che di « giusti motivi », tra i quali non deve essere annoverata, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata costituzione in giudizio della parte soccombente. 3. - Il ricorso merita accoglimento. 3.1 - t assorbente il rilievo della violazione dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.

Igs. 31 dicembre 1992, n. 546 (lex specialis rispetto all'art. 92 cod. proc. civ.). I primi due commi della disposizione, come novellati dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 1 e n. 2, del d. Igs. 24 settembre 2015, n. 156 (a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, applicabili rettone temporis nella specie) recitano:

1. La parte soccombente é condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Orbene risulta palese cha la Commissione tributaria regionale è incorsa nella inosservanza della regola della soccombenza che preside il regolamento delle spese processuali senza che ricorresse alcuna delle ipotesi contemplate dalla legge per la compensazione. In proposito - esattamente in termini - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità « essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta 4 C.C. 08/09/2021 NUM.ORD. 23 R.G.N. 17.834/2018 contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale » (così da ultimo ex plurimis:

Sez. 6- 2, ordinanza 55561 del 1/03/2021, n. m.). 3.2 - In applicazione del superiore principio di diritto - la Corte lo ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni che lo sorreggono, espresse nei pertinenti arresti - conseguono l'accoglimento del ricorso; la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Cosi deciso nella camera di consigli