Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds and remands case pending revocation judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the heirs' appeal against a second-instance judgment confirming a default judgment. The court found that the procedural prerequisites for joining the current appeal with a previously reserved revocation appeal were not met, as they targeted distinct legal acts. Consequently, the case was dismissed on procedural grounds and remanded to a new hearing schedule pending the outcome of the revocation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The court may join appeals only if they concern the same judgment; if distinct acts are involved or one appeal is already reserved, the request for joining is inadmissible, and the case is remanded pending resolution of related proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente L ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23016/2020 R.G. proposto da: GENTILE ROSARIA ANNA e GRAVINA ANNA LUISA, nella qualità di eredi di Gentile Renato, rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Vincenzo d'Errico, domiciliate per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (già Società per la Gestione di Attività - S.G.A. s.p.a.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall'avv.
Luigi Caterino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marsilio Casale, in Roma, via Velletri, n. 35 - controricorrente - e nei confronti di INTESA SAN PAOLO S.P.A. - intimata - avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6277/2019, pubblicata in data 23 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello considerato che: - Renato Gentile ha proposto opposizione avverso il precetto con il quale Intesa San Paolo s.p.a., in proprio e quale mandataria della Società per la Gestione di Attività SGA s.p.a., gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 1.176,177,92, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 1304/1994, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su istanza del Banco di Napoli s.p.a., e della sentenza n. 1616/1998, resa dallo stesso Tribunale, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dallo stesso opponente e da Anna Luisa Gravina, quale fideiussori; - il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'opposizione e la sentenza, impugnata da Renato Gentile, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 4315/15; - il ricorso per revocazione proposto avverso tale ultima pronuncia da Rosaria Anna Gentile e Anna Luisa Gravina, quali eredi di Renato Gentile, nel frattempo deceduto, è stato rigettato; - Rosaria Anna Gentile e Anna Luisa Gravina, nella qualità di eredi di Renato Gentile, ricorrono per la cassazione della suddetta decisione, con cinque motivi;
Amco - Asset Management Company s.p.a. (già S.G.A. s.p.a.) resiste con controricorso, mentre Intesa San Paolo s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede; - con la memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. le ricorrenti - premettendo che questa Corte, con sentenza n. 32137/19, ha dichiarato improcedibile il ricorso dalle stesse proposto, nella qualità di eredi di Renato Gentile, avverso la sentenza n. 4315/2015 della Corte d'appello di Napoli e che, a seguito di impugnazione, con ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., della sentenza n. 32137/19, il relativo ricorso (iscritto al n. 18517/2020 r.g.) è stato riservato in decisione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2022 - chiedono la riunione del presente ricorso a quello iscritto al n. 18517/2020 r.g.; - non sono configurabili, nella specie, i presupposti di cui all'art.335 cod. proc. civ. per l'accoglimento dell'istanza di riunione, poiché non si verte in ipotesi di una pluralità di impugnazioni avverso una stessa sentenza, riguardando l'oggetto dei ricorsi di cui si invoca la riunione due provvedimenti del tutto distinti; neppure sussistono, allo stato, le condizioni per disporre la riunione, considerato che il ricorso iscritto al n. 18517/20 r.g.
è stato già riservato in decisione; - appare, tuttavia, opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa dell'esito del giudizio per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., risultando le questioni poste in quel giudizio in larga parte sovrapponibili a quelle prospettate nel presente giudizio; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Rom