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Ordinanza Interlocutoria — n. 38034/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of Public Prosecutor participation in false signature proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 38034/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal because the Public Prosecutor was not notified or present during the hearing on the false signature claim. Although the lower court found the signatures forged, the appeal proceeded without the mandatory participation of the Public Prosecutor required by law. Consequently, the case was remanded to the public hearing to allow the prosecutor to participate.

Regesto Legislator

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Art. 72 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The Public Prosecutor's participation is mandatory in false signature proceedings; absence due to lack of notification renders the proceeding null and void.

Parole chiave

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false signature proceedings Public Prosecutor participation nullity of judgment cassation appeal dismissal procedural defect spese di difesa accollo delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 72 c.p.c.
alle cause che egli avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impuqnazione è previsto dall'art. 72 c.p.c. (Cass., S.U.
Art. 100 c.p.c.
art. 72 c.p
alle cause che egli avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impuqnazione è previsto dall'art. 72 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. n. 3556 del 10/2/2017
(Cass., S.U. n. 3556 del 10/2/2017;
Cass., 6-3, n. 3256 del 5/2/2019
Cass., 6-3, n. 3256 del 5/2/2019), che si pongano le condizioni per consentire al P.M.
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Testo completo

ERLOCUTORIA sui ricorso 20144/2020 proposto da: ALDO BULGARELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO CONSOLO e ANDREA PAOLETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 141 Pec: Eivvciaudioconsolo@puntopec.it -ricorrente - contro COVEN SPA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CESARE CAPPIOTTI ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, in via Fedele Confalonieri 5, -controricorrente - avverso la sentenza n. 226/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Cons. ANNA MOSCARINI;

Rilevato che: la società Coven SpA oppose i decreti ingiuntivi ottenuti da Agroil Ltd per i pagamenti quale prezzo della vendita di varie partite di trebbie di birra e farine di pomodoro ponendo a base dell'opposizione l'asserita falsità delle firme apposte in calce alle procure alle liti rilasciate dal legale rappresentante di Agroil Ltd. A seguito di querela di falso fu disposta consulenza tecnica la quale accertò l'apocrifia delle firme ma il Trbunale ritenne prevalente la dichiarazione del legale rappresentante di Agroil Ltd che ne riconobbe la parternità; avverso la sentenza la Coven propose appello e Agroil Ltd resistette al gravame.

A seguito del decesso del legale di quest'ultima, Bruno Catalanotti e della dichiarazione dell'altro legale, Aldo Bulgarelli, di aver rinunciato al mandato, il giudizio fu dichiarato interrotto e poi riassunto. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 27/1/2020, ritenne che una delle procure alle liti non avesse valore legale in Italia non essendo munita di postilla conforme al modello di cui alla Convenzione dell'Aja, che in ogni caso all'epoca del rilascio delle procure il Parmentier non era più legale rappresentante di Agroil Ltd con la conseguente impossibilità per il medesimo di conferire un valido mandato alle liti; dichiarò la falsità delle firme apposte in calce ai ricorsi monitori e, considerato che i difensori erano due, l'avvocato Catalanotti e l'avvocato Bulgarelli, e che il primo era deceduto, dispose che le spese di lite dovessero essere poste a carico del Bulgarelli, ritenendo irrilevante la circostanza che il medesimo avesse dichiarato di rinunciare al mandato; conclusivamente la corte di merito, per quanto ancora di interesse in questa sede, condannò il Bulgarelli a rifondere alla società Coven SpA le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; avverso la sentenza l'avvocato Aldo Bulgarelli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi; ha resistito la Coven SpA con controricorso; ;I ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso per cassazione non è stato notificato al Pubblico Ministero la cui presenza è necessaria nei giudizi di falso. Il P.M. non ha neppure formulato delle conclusioni scritte che avrebbero potuto integrare il requisito della sua partecipazione in sede di adunanza .111~ ne consegue, pertanto, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che richiede la necessaria partecipazione del P.M. alle cause che egli avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impuqnazione è previsto dall'art. 72 c.p.c. (Cass., S.U. n. 3556 del 10/2/2017;

Cass., 6-3, n. 3256 del 5/2/2019), che si pongano le condizioni per consentire al P.M. di partecipare all'udienza anche attraverso la produzione di conclusioni scritte; conclusivamente si dispone il rinvio della causa alla Pubblica Udienza per consentire al P.M. la partecipazione alla discussione.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa alla Pubblica Udie