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Decreto — n. 38032/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 38032/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 38032/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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n. DECRETO Rep. sul ricorso 5793-2020 proposto da: Ud. MARION GIAMPIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LETIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO EMILIO LETRARI, MASSIMILIANO GUIDI; - ricorrente - nonchè contro POLO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 2763/2019 della CORTE2022 D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/07/2019;R.G.N. 5793/2020 letto l'atto di reciproca rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale, depositato in atti il 16 dicembre 2022; rilevato che nel predetto atto le parti dichiarano di accettare reciprocamente le rispettive rinunce; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le rispettive adesioni.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 38032/2022 — snciv · Corte di Cassazione: n. DECRETO Rep. sul ricorso 5793-2020 proposto da: Ud. MARION GIAMPIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LETIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO EMILIO LETRARI, MASSIMILIANO GUIDI; - ricorrente - nonchè contro POLO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 2763/2019 della CORTE2022 D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/07/2019;R.G.N. 5793/2020 letto l'atto di reciproca rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale, depositato in atti il 16 dicembre 2022; rilevato che nel predetto atto le parti dichiarano di accettare reciprocamente le rispettive rinunce; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le rispettive adesioni.

Parole chiave

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termine di pagamento dazione in pagamento contratto da adempirsi ad un tempo determinato rispetto del termine mancata attuazione degli accordi illeciti ritiro a seguito di transazione
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Testo completo

n. DECRETO Rep. sul ricorso 5793-2020 proposto da: Ud. MARION GIAMPIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LETIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO EMILIO LETRARI, MASSIMILIANO GUIDI; - ricorrente - nonchè contro POLO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 2763/2019 della CORTE2022 D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/07/2019;R.G.N. 5793/2020 letto l'atto di reciproca rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale, depositato in atti il 16 dicembre 2022; rilevato che nel predetto atto le parti dichiarano di accettare reciprocamente le rispettive rinunce; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le rispettive adesioni.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o d udienza. Così deciso in Roma il giorno 1;21" IL CANCELLIERE ESPER