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Ordinanza — n. 37729/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural interruption and notification defects in execution proceedings. The court rejects the claim that procedural delays caused by the death of a lawyer invalidate the resumption of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37729/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of San Filippo del Mela against a lower court ruling that declared execution proceedings extinguished due to procedural defects. The municipality argued that the improper notification of the resumption hearing and the subsequent delay in scheduling the trial violated the six-month deadline for filing appeals under Article 305 of the Civil Procedure Code. The court held that once the resumption act was properly executed, the peremptory time limit expired, and the judge's subsequent scheduling of the hearing did not affect the validity of the resumption. Consequently, the appeal was rejected, and the municipality was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 305, Art. 291, Art. 307 c.p.c.: The peremptory six-month term for filing an appeal in execution proceedings runs from the deposit of the appeal with the court registry; once the resumption act is timely executed, the judge's subsequent scheduling of the hearing does not affect the validity of the resumption, and the appeal remains admissible.

Parole chiave

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execution proceedings procedural interruption notification defects peremptory time limit resumption of proceedings Civil Procedure Code extinction of judgment notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 305 cod. proc. civ.
589898 - 01): « Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod.
Art. 291 cod. proc. civ.
Art. 307 cod. proc. civ.
Avverso tale sentenza l’avvocato Mario Intilisano proponeva appello deducendo l’erroneità della sentenza per errata applicazione del disposto di cui all’art. 307 cod. proc. civ. e l’illegittimità della pronuncia di estinzione e di decadenza della riassunzione.
Art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Non sussistono i presupposti per l’emanazione di pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non risultando l’impugnazione dell’ente territoriale connotata da profili di colpa inescusabile ( si veda da ultimo sull’ambito di applicazione dell’art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
art. 307 cod. proc. civ
Avverso tale sentenza l’avvocato Mario Intilisano proponeva appello deducendo l’erroneità della sentenza per errata applicazione del disposto di cui all’art. 307 cod. proc. civ.
art. 305 cod. proc. civ
589898 - 01): « Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod.
art. 291 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 02526 del 3/02/2021
» , alla quale il Collegio aderisce, in quanto non mutata nel corso degli anni (Cass. n. 02526 del 3/02/2021 che richiama Cass.
Cass. n. 9819 del 20/04/2018
02526 del 3/02/2021 che richiama Cass. n. 9819 del 20/04/2018 Rv.
Cass. n. 26545 del 30/09/2021
Cass. n. 26545 del 30/09/2021 Rv.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n.9916 del 2020 proposto da: COMUNE di SAN FILIPPO del MELA, in persona del S indaco in carica, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Parisiche lo rappresenta e difende per procura speciale in atti - ricorrent e - contro INTILISANO MARIO, domiciliatoin Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso -resistente – per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina n. 897/2019,depositata il 02/12/2019;

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO R.G. n. 9916/2020 Cron. Rep. C.C. 15/10/2022 Ad. 15/11/2022 R.G. n.9916 del 2020; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre2022 dal Consigliere Cristiano V alle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Il Comune di San Filippo del Mela impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza n. 897 del 2/12/2019 della Corte di Appello di Messina, che ha accolto l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di G otto, sezione distaccata di Milazzo, che aveva rigettato il reclamo proposto dall’avvocatoMario Intilisano avverso le ordinanze di estinzione res e nelle procedure esecutive R.e. nn. 15246/ 15247/ 15248/ 15252/ 15253/ 15254 e 15255 del 2000, emesse dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le richiamate esecuzioni erano state intraprese dall’avvocato Mario Intil i sano nei confronti dell’Ente territoriale sulla base di numerose sentenze del Giudice di P ace di Milazzo ; c hiesto ed eseguito il pignoramento di somme presso il terzo Banco di Sicilia, questa dichiarava la sussistenza di vincolo di impignorabilità ai sensi del d.lgs. n. 77 del 1995 epertanto, parte creditrice dava impulso alla procedura di accertamento dell’obbligo del terzo. Nelle more del processo di merito il g iudice dell’ e secuzione dichiarava l’interruzione del processo a causa della incorporazione del Banco di Sicilia S.p.a. nel gruppo CapitaliaS.p.a.

Successivamente veniva fissata l’udienza di prosecuzione del processo e il termine entro cui il ricorso doveva notificarsi. La notificazione, però, non veniva correttamente eseguita e per tale ragione il giudice dell’esecuzione dichiarava estinti i procedimenti di accertamento dell’obbligo del terzo, con distinte sentenze nn. 55 e 56 del 2004. Ad. 15/11/2022 R.G. n.9916 del 2020; estensore: C. Valle Le ridette sentenze erano impugnate innanzi alla Corte di Appello di Messina, la quale le riformava con sentenza n. 399 del 2008. Riassunto il procedimento esecu t i v o presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto questo veniva , nuovamente, dichiarato interrotto per la morte del difensore del Comune di S an Filippo del Mela; successivamente era, quindi, assegnato all’originario creditore procedente il termine per la notificazione fino al 20/12/2012; detto termine veniva però disatteso dall’Intelisanoil quale, pur depositando il ricorso per la riassunzione nei termini, notificava il ricorso soltanto in data 25/02/2013.

I l g iudice dell’ e secuzione dichiarava l’estinzione delle procedure esecutive per il mancato rispetto del termine di notificazione assegnato. Avverso le varie ordinanze di estinzione, l’avvocato Mario Intilisano proponeva un unico reclamo innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ch e, con sentenza , recante n. 320 del 2017, lo rigettava. Avverso tale sentenza l’avvocato Mario Intilisano proponeva appello deducendo l’erroneità della sentenza per errata applicazione del disposto di cui all’art. 307 cod. proc. civ. e l’illegittimità della pronuncia di estinzione e di decadenza della riassunzione.

Con sentenza n. 897 del 2/12/ 2019, la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il reclamo dell’avvocato Intilisano, revocando le ordinanze di estinzione delle procedure esecutive sopra richiamate, rilevando, in particolare, che la sentenza impugnata contrastava con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui in tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della Ad. 15/11/2022 R.G. n.9916 del 2020; estensore:

C. Valle riassunzione, non rilevando, pertanto, l’eventuale irregolarità della notifica per inosservanza del termine, di natura ordinatoria, stabilito dal giudice. Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a due motivi di ricorso, il Comune di San Filippo del Mela Resiste, con controricorso, l’avvocatoMario Intilisano. Per l’adunanza del 15/11/2022 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. L’avvocato Mario Intelisano, controricorrente difeso in proprio, ha depositato memoria. MOTIVI Con il primo motivo di ricorso il Comune di S an Filippo del M ela denunzia nullità della sentenza della Corte d’Appello di Messina per violazione del giudicato interno e per omessa pronuncia sul primo motivo di appello, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice territoriale ha omesso di rilevare che la sentenza del Tribunale di Barcellona n. 320/2017 non era più impugnabile per il decorso del termine di leggeprevisto.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la «violazione e falsa applicazione della legge artt. 154 in relazione all’art. 303 e 307 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativamente alla ritenuta ininfluenza della scadenza del termine assegnato per la notificazione del ricorso e del decreto di riassunzione», per avere laCorte d’appello affermato che poiché il ricorso in riassunzione era stato depositato nel termine (perentorio) previsto per la riassunzione, l’estinzione del processo non poteva essere dichiarata.

Ai fini meramente chiarificatori occorre precisare che nella parte in fatto si è dato conto di due interruzioni del processo esecutivo, Ad. 15/11/2022 R.G. n.9916 del 2020; estensore: C. Valle dichiarate dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. L’intervento di questa Corte può limitarsi, nei limiti segnati dai motivi d’impugnazione, a rilevare l’irritualità (se non l’abnormità) di dette dichiarazioni, atteso che costituisce nozione comune che il processo esecutivo è insensibile agli eventi che possono comportate l’interruzione del processo di cognizione, come affermato da giurisprudenza risalente, della quale non consta il superamento (Cass. n. 2807 del 24/07/1969 Rv. 342594 - 01) :

«l'azione esecutiva si esercita e si svolge in un processo non caratterizzato da formale contraddittorio in quanto essa non è volta allo accertamento della fondatezza di una pretesa, ma e direttamente volta a conseguirne la realizzazione essendone già stato accertato il fondamento. Pertanto, al processo esecutivo non è applicabile l'istituto della interruzione». L’avvocato Intelisano ha evidenziato che a Unicredit Banca S.p.a. non è stato notificato il ricorso per cassazione L’assunto, sebbene riscontrabile agevolmente– e invero Unicredit Banca S.p.a. era contumace in appello e quindi l’impugnazione di merito le era stata notificata, mentre non risulta alcuna attività notificatoria per questa fase – , non è suscettibile, allo stato, di condurre all’integrazione del contraddittorio, atteso che il Collegio ritiene che il ricorso del Comune di San Filippo del Mela, sia inammissibile e comunque infondato (Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 – 01 ;

Sez. U n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 - 01) , per le ragioni di seguito esposte. Il primo motivo di ricorsoproposto dal Comune di S an Filippo del Mela è infondato: la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Messina era stata pubblicata il 3/5/2017, in causa iniziata nel grado di merito prima Ad. 15/11/2022 R.G. n.9916 del 2020; estensore: C. Valle dell’anno 2012 e la sentenz a non risulta va notificata; quindi, il termine per la proposizionedell’appello era quello annuale , di cui alla previgente previsione dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., prima delle modifiche introdotte dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 18/06/2009.

Il termine semestrale è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge n. 69 del 2009 alle sentenze conclusive di processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della detta legge (secondo il criterio ordinario dei quindici giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e quindi dopo il 4/07/2009). L’impugnazione alla Corte d’Appello di Messina è stata notificata al Comune di San Filippo del Mela il 3/11/20 17 e, pertanto, nel rispetto del termine annuale (e in verità, anche di quello semestrale, ove in ipotesi fosse statoapplicabile).

Il secondo motivo è del pari infondato. La Corte d’Appello di Messina ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (e segnatamente di Sez. U n. 14854 del 28/06/2006 Rv. 589898 - 01): « Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo Ad. 15/11/2022 R.G. n.9916 del 2020; estensore:

C. Valle unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.

» , alla quale il Collegio aderisce, in quanto non mutata nel corso degli anni (Cass. n. 02526 del 3/02/2021 che richiama Cass. n. 9819 del 20/04/2018 Rv. 648428 - 01) e alla quale intende assicurare ulteriore continuità. Il ricorso è, pertanto,rigettato. Non sussistono i presupposti per l’emanazione di pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non risultando l’impugnazione dell’ente territoriale connotata da profili di colpa inescusabile ( si veda da ultimo sull’ambito di applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.:

Cass. n. 26545 del 30/09/2021 Rv. 665014 -02). Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di San Filippo del Mela e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della Ad. 15/11/2022 R.G. n.9916 del 2020; estensore:

C. Valle legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente , che liquida in euro 1 . 5 00,00 , oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15 per cento, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma d