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Ordinanza — n. 37654/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37654/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37654/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Schiaffini Travel S.p.A. (già Schiaffini Travel di Schiaffini Curzio & C. s.n.c.) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Seatour S.p.A. (già Seatour s.r.l.) per sentirla condannare al pagamento dei corrispettivi da questa indebitamente trattenuti in esecuzione del contratto d'appalto per la gestione del servizio di trasporto pubblico di linea del comune di Fiumicino, nonché in esecuzione dell'accordo transattivo del 26 marzo 2008 stipulato tra la Regione Lazio e Confindustria Lazio/ANAV. Dedusse l'attrice che, con scrittura privata del 5 settembre 1997, insieme alla convenuta ed alla Rossi Bus S.p.A. (già Rossi Bus di Italo Rossi), era stata costituita un'A.T.I. per la partecipazione ad una gara d'appalto relativa alla gestione del trasporto pubblico di linea nel comune di Fiumicino, con conferimento dì mandato speciale con rappresentanza alla Seatour.

Regesto Legislator

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art. 1359 c.c; Ordinanza — n. 37654/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Secondo la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe omesso di rilevare la sussistenza di una condizione risolutiva, relativa all'affidamento della gestione amministrativa e contabile dell'appalto e dell'organizzazione, consistente nella trasformazione dell'A.T.I. in società consortile, nonché la sua mancata realizzazione per causa imputabile alla Seatour, società portatrice di un interesse contrario al suo avveramento. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c. c. e dell'artt. 4.3 della scrittura privata inter partes del 6 dicembre 2005, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Parole chiave

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compensazione ed assistenza ai passeggeri rimborso delle spese di trasporto reati contro le pubbliche comunicazioni tassa di transito transito unionale diritto dei trasporti

Disposizioni normative citate

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art. 1359 c.c
Secondo la ricorrente, ai sensi dell'art. 1359 c.c., la condizione sarebbe da considerarsi avverata non essendosi concretizzata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, ossia Seatour S.p.A..
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 19630/2020 proposto da: Schiaffini Travel Spa in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avvocato Lener Giorgio che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Seatour Spa in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Giovanni Nicotera 31 presso lo studio dell'avvocato Astone Francesco che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Castellucci Ignazio; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7066/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2019; 2.8(t udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 da PELLECCHIA ANTONELLA; Rilevato che:

1. La Schiaffini Travel S.p.A. (già Schiaffini Travel di Schiaffini Curzio & C. s.n.c.) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Seatour S.p.A. (già Seatour s.r.l.) per sentirla condannare al pagamento dei corrispettivi da questa indebitamente trattenuti in esecuzione del contratto d'appalto per la gestione del servizio di trasporto pubblico di linea del comune di Fiumicino, nonché in esecuzione dell'accordo transattivo del 26 marzo 2008 stipulato tra la Regione Lazio e Confindustria Lazio/ANAV. Dedusse l'attrice che, con scrittura privata del 5 settembre 1997, insieme alla convenuta ed alla Rossi Bus S.p.A. (già Rossi Bus di Italo Rossi), era stata costituita un'A.T.I. per la partecipazione ad una gara d'appalto relativa alla gestione del trasporto pubblico di linea nel comune di Fiumicino, con conferimento dì mandato speciale con rappresentanza alla Seatour.

Successivamente, con scrittura privata del 6 dicembre 2005 era stato, tra l'altro, pattuito che: le parti si obbligavano a trasformare l'A.T.I. in consorzio stabile entro nove mesi dall'aggiudicazione; Seatour avrebbe curato la gestione ed organizzazione del servizio fino alla costituzione della società consortile, vedendosi attribuita dalle altre due imprese un rimborso costi forfettario pari al 5,3% del corrispettivo chilometrico fatturato da quest'ultime; alla Seatour sarebbero stati rimborsati i costi sostenuti per lo studio preliminare e per la progettazione dell'offerta nella misura di un ulteriore 4,7°/o.

Secondo l'attrice, scaduto il termine previsto per la costituzione della società consortile, la Seatour avrebbe continuato ad applicare le predette percentuali e, anzi, avrebbe esteso quest'ultime ai maggiori importi ottenuti in esecuzione dell'accordo transattivo precedentemente menzionato.Il Tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza rispetto alla prima domanda, relativa alla scrittura privata del 1997, per concorrente competenza arbitrale e, con sentenza del 3 febbraio 2015, rigettò le domande relative all'accordo del 2005.

2. Propose appello la Schiaffini Travel S.p.A., innanzi alla Corte d'Appello di Roma, affinché, in parziale riforma della sentenza impugnata, fosse accertato e dichiarato che il mandato a gestire l'appalto e ad organizzare il servizio di trasporto pubblico conferito alla Seatur era cessato alla data del 31 gennaio 2007 (termine di decorrenza dei nove mesi per la costituzione della società consortile) e, quindi, fossero dichiarati illegittimi i successivi addebiti da parte della Seatour, calcolati in percentuale sui corrispettivi fatturati dalla Schiaffini. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 14 novembre 2019, rigettò l'appello, confermando la sentenza del Tribunale, e condannò Schiaffini Travel S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore di Seatour S.p.A..

3. Avverso tale sentenza Schiaffini Travel S.p.A. propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. La Seatour S.p.A. resiste con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c. c. e degli artt. 4 e 6 della scrittura privata inter partes del 6 dicembre 2005, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'affidamento della "gestione amministrativa e contabile dell'appalto" e l'organizzazione del servizio dell'A.T.I. alla Seatour, di cui alla scrittura privata del 6 dicembre 2005, prescindesse dal termine di nove mesi dall'aggiudicazione.4.1 Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353 e 1359 c. c. e degli artt. 4 e 6 della scrittura privata inter partes del 6 dicembre 2005, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Secondo la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe omesso di rilevare la sussistenza di una condizione risolutiva, relativa all'affidamento della gestione amministrativa e contabile dell'appalto e dell'organizzazione, consistente nella trasformazione dell'A.T.I. in società consortile, nonché la sua mancata realizzazione per causa imputabile alla Seatour, società portatrice di un interesse contrario al suo avveramento. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c. c. e dell'artt. 4.3 della scrittura privata inter partes del 6 dicembre 2005, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Secondo la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente conteggiato, ai fini del calcolo dei corrispettivi che la Seatour avrebbe dovuto legittimamente trattenere in base alla scrittura del 2005, anche gli importi derivanti dalla transazione avente ad oggetto il finanziamento regionale integrativo. 4.3 Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1212 e ss. c. c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'inadempimento delle obbligazioni oggetto della scrittura privata del 6 dicembre 2005 da parte della Seatour e la sua conseguente responsabilità risarcitoria.

5. I primi due motivi, in parte inammissibili e in parte infondati, possono essere trattati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione. Le censure ivi contenute, così come formulate, si limitano a proporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa rispetto a quella, non meno esaustiva ed opportunamente argomentata, del giudice territoriale, nonché impongono valutazioni di fatto, già oggetto del libero apprezzamento del giudice di merito ed insindacabili in questa sede. È evidente come, con le censure contenute nel primo motivo, solo apparentemente riferibili ad un effettivo erroneo impiego dei criteri di ermeneusi contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e dei principi che ne guidano la corretta applicazione, la ricorrente invochi un nuovo esame nel merito della vicenda contrattuale.

Il motivo, infatti, sebbene formulato avuto riguardo al n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., inerisce al giudizio di merito circa la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione dedotta in giudizio e non è, pertanto, utilmente spendibile ai fini del sindacato di legittimità. In particolare, non colgono nel segno le censure attinenti alla "eccezionalità"e "transitorietà"dei compiti affidati alla Seatour ed alla conseguente interpretazione, stringente e tassativa, del termine fissato "al più tardi entro nove mesi dall'aggiudicazione", secondo la ricorrente da applicarsi anche all'affidamento alla predetta Seatour della gestione amministrativa, contabile ed organizzativa del servizio prestato.

Viceversa, nessuna violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. è riscontrata dal momento che la Corte territoriale, proprio correttamente applicando tali criteri, ha ritenuto che, né in base al testo della scrittura privata del 6 dicembre 2005 né in base al comportamento successivo delle parti, fosse possibile rilevare la sussistenza di un termine relativo al mandato con cui l'A.T.I. affidò la gestione amministrativa e contabile dell'appalto alla Seatour. Al contrario, dal testo della scrittura e dal comportamento dei contraenti la Corte ha legittimamente rilevato che la volontà delle parti fosse quella di programmare una continuità gestionale a prescindere dal mancato rispetto del termine autoassegnatosi per la trasformazione dell'A.T.I. in Consorzio stabile, termine che, dunque, può dirsi riferibile solo a tale trasformazione e non anche al mandato.

Per le stesse ragioni va dichiarata l'inammissibilità del secondo motivo con cui, in via subordinata, la ricorrente invoca la sussistenza ed operatività di una condizione risolutiva del mandato, dipendente proprio dalla trasformazione dell'A.T.I. in società consortile. Secondo la ricorrente, ai sensi dell'art. 1359 c.c., la condizione sarebbe da considerarsi avverata non essendosi concretizzata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, ossia Seatour S.p.A.. Ebbene, la sussistenza di una condizione risolutiva è un elemento di assoluta novità, non oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di giudizio e che non può essere approfondito in questa sede.

Peraltro, il secondo motivo ricalca la struttura e le finalità di quello immediatamente precedente, sostanziandosi in un tentativo di addivenire, surrettiziamente e per il tramite dell'invocato art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, ad una delle diverse possibili interpretazioni della scrittura privata. 5.1 Il terzo motivo è inammissibile. Anche tale terzo motivo presenta elementi di novità che ostano all'ammissibilità delle censure ivi contenute. Invero, la clausola n. 4.3 della scrittura, che determina il corrispettivo che la Schiaffini avrebbe dovuto versare a titolo di rimborso dei costi sostenuti dalla Seatour per l'attività gestoria (quantificandolo nella misura del 5,3% "di quanto ... fatturato mensilmen(-e") altro non è, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, che un "meccanismo di calcolo liberamente prescelto" dalle parti, suscettibile di variare in ragione di numerosi fattori (tra cui l'aumento del finanziamento regionale), che prescinde dalla pertinenza degli introiti e si riferisce esclusivamente al periodo di fatturazione degli stessi.

Tale ricostruzione ermeneutica si presenta immune da vizi logici e giuridici. Tuttavia, lungi dal contestare l'effettiva e coerente applicazione dei canoni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. al fine della corretta interpretazione della scrittura privata del 6 dicembre 2005, la ricorrente, invocando valutazioni di merito precluse in tale sede, si limita a richiedere l'accertamento cli un indebito arricchimento della Seatour, la quale avrebbe ingiustificatamente applicato le trattenute, nelle percentuali descritte dalla scrittura privata, anche alle somme oggetto di accordo transattivo e riferibili ad anni precedenti alla scrittura stessa od a corrispettivi non strettamente connessi al contratto d'affidamento oggetto di giudizio. 5.2 Il quarto ed ultimo motivo, inammissibile per come formulato, è assorbito dal rigetto dei primi tre motivi che, inevitabilmente, osta all'accertamento dell'inadempimento della Seatour e della sua conseguente responsabilità risarcitoria.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 1.15 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delekk, ricorrente Inttiitputet, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citat