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Ordinanza — n. 36900/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tardiness of opposition to default judgment and omission of nullity plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36900/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appeal filed by Vito Crismale against a lower court ruling that declared an opposition to a default judgment time-barred. The appellant argued the notification date was incorrect based on postal records, while the court held such documents lack probative value without official notification acts. Furthermore, the court found no omission of pronouncement regarding the nullity of guarantees because the judgment's preclusive effect on the default judgment already resolved all related issues.

Regesto Legislator

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Art. 641 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: Postal tracking extracts alone cannot prove effective service of default judgments; once tardiness is established, the judgment's preclusive effect bars autonomous nullity pleas.

Parole chiave

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tardiness opposition default judgment nullity plea postal notification preclusive effect judicial omission probative value preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Art. 641 c.p.c.
Art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, per violazione dell'art. 112 cod.
Art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, num.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/11/2014, n. 25285
Cass. 28/11/2014, n. 25285;
Cass. 08/11/2012, n. 19387
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27569/2019 R.G. proposto da CRISMALE VITO, NELLA QUALITA' DI ULTIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' CO.VI . DI CRISMALE VITO & C. S.N.C., cancellata dal Registro delle Imprese, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Scardigno - ricorrente - contro UNIPOL BANCA S.P.A. DEL ROSSO CORRADO - intimati - Avverso la sentenza n. 533/2019 della CORTE DI APPELLO DI2e.22 BOLOGNA, depositata il 14 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Parma dichiarò inammissibile per tardività la opposizione uno actu proposta dalla società Co.Vi. di Crismale Vito & C. s.n.c. e da Vito Crismale avverso il decreto ingiuntivo recante condanna della Mectronick s.r.l. nonché, quale garanti di quest'ultima, di Vito Crismale, Corrado Del Rosso e della Co.Vi. di Crismale Vito & C. s.n.c. al pagamento in favore della Unipol Banca S.p.A. della somma di euro 344.253,20, oltre interessi e spese.

2. La pronuncia è stata confermata dalla decisione in epigrafe indicata, reiettiva dell'appello interposto dalla Co.Vi. di Crismale Vito & C. s.n.c. e da Vito Crismale.

3. Ricorre per cassazione Vito Crismale, nella qualità di ultimo rappresentante legale della società Co.Vi. di Crismale Vito & C. s.n.c., cancellata dal Registro delle Imprese, affidandosi a due motivi illustrati da memorie; non hanno svolto difese in grado di legittimità Unipol Banca S.p.A. e Corrado del Rosso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art.641 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si assume la erroneità della dichiarazione di tardività della opposizione, deducendo che, come da documento allegato al fascicolo del primo grado del giudizio (estratto del sito web Poste Italiane.it ), la notifica del decreto ingiuntivo de quo si era perfezionata in data 28 settembre 2011, mediante consegna allo sportello dell'ufficio postale. 1.1.

La doglianza è infondata. Il giudice territoriale ha considerato tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo (proposta con citazione avviata per la notifica il giorno 5 novembre 2011) sul rilievo che la notifica del provvedimento monitorio a Vito Crismale, in proprio e nella qualità di liquidatore della Co.Vi. di Crismale Vito & C. s.n.c., eseguita a mezzo del servizio postale, si era r.g. n. 275 / 01 2 Cons. est. R. faele Rossi perfezionata in data 13 settembre 2011 mediante consegna alla moglie convivente, precisando che «nessun documento in atti conforta la tesi degli appellanti che assumono che il decreto sarebbe stato notificato alla società il giorno 28 settembre 2011».

L'assunto di parte ricorrente è inidoneo a confutare la descritta argomentazione: esso si fonda, postulandone l'efficacia asseverativa, su un documento (l'estratto a stampa della pagina del servizio online di tracciatura delle lettere raccomandate della società Poste Italiane) privo invece, per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, di valenza dimostrativa dell'esito di una notificazione compiuta a mezzo posta, da provare mediante la produzione degli atti del procedimento notificatorio (sull'argomento, cfr. Cass. 28/11/2014, n. 25285;

Cass.08/11/2012, n. 19387).

2. Con il secondo motivo, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si lamenta l'omessa pronuncia sulla eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciare da Vito Crismale alla Unipol Banca S.p.A., sollevata nella comparsa conclusionale del giudizio di appello. 2.1. La censura è destituita di fondamento. Dichiarata la tardività dell'opposizione, l'impugnata sentenza ha ritenuto l'efficacia di giudicato per conseguenza acquisita dal decreto ingiuntivo preclusiva dell'esame di tutte le altre questioni dedotte dall'opponente concernenti il credito azionato ed il titolo dello stesso, escludendo specificamente che dette questioni integrassero «domande autonome e svincolate dall'opposizione a decreto ingiuntivo»: sicché alcuna omissione di pronuncia si configura nel caso de qua 3. Il ricorso è rigettato.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio delle parti intimate. r.g. n. 275 / 119 3 Cons. est. Rossi 5. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio