Decreto — n. 36757/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAETO Rep. sul ricorso 11999-2021 proposto da: Od. ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato VINCENZA DI MARTINO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MAIOS FLORIN, MAIOS NASTACA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell'avvocato ELIO AFFENITA, che li rappresenta e difende - controricorrenti - nonché contro 2022 MAIOS IOAN;- intimato - avverso la sentenza n. 836/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 36757/2022 — snciv · Corte di Cassazione: R.G.N. 11999/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della Ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
Parole chiave
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ETO Rep. sul ricorso 11999-2021 proposto da: Od. ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato VINCENZA DI MARTINO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MAIOS FLORIN, MAIOS NASTACA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell'avvocato ELIO AFFENITA, che li rappresenta e difende - controricorrenti - nonché contro 2022 MAIOS IOAN;- intimato - avverso la sentenza n. 836/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2021;
R.G.N. 11999/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della Ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 44 • IL CANCELLIERE ESPE